Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24863 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25526/2015 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 25,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1720/22/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 16/10/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., letta la memoria ex art. 378 c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto, quale giudice del rinvio, rigettava il ricorso in riassunzione proposto da F.E. avverso la sentenza n. 63/9/05 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego di rimborso IRAP 1999/2002.

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il F. deducendo tre motivi.

E’ Agenzia delle entrate non si è costituita nel presente giudizio.

Con i tre motivi dedotti, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, rispettivamente ex art. 384, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, il ricorrente si duole della violazione del principio di diritto fissato con la sentenza rescindente di questa Corte, di vizio motivazionale e più in generale di violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

Palese l’inammissibilità del secondo motivo, stante la vigente più restrittiva versione del relativo parametro di ricorso, avendo la CTR comunque motivato sulle questioni devolutele quale giudice del rinvio, di contro risultano fondati il primo ed il terzo motivo.

La sentenza impugnata infatti non ha compiutamente adempiuto al compito commessole da questa Corte con la pronuncia rinviante di analisi della fattispecie concreta, con specifico riguardo agli elementi costitutivi di una “autonoma organizzazione” quale presupposto dell’IRAP.

Nè più in generale può dirsi che la sentenza stessa si adegui al principio che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529).

La decisione impugnata merita dunque cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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