Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24863 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. I, 04/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 04/10/2019), n.24863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5597/2016 proposto da:

P.D., e P.F., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti

Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Martinelli Daniele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento Impresa Edile P. S.n.c. dei soci P.A.,

P.D. e P.F.;

– intimato –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale INPS,

rappresentato e difeso dagli avvocati Sgroi Antonino, Maritato

Lelio, D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele, Matano Giuseppe, Sciplino

Ester Ada, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso il decreto n. 2672/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositato il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

D. e P.F. hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del 2 settembre 2015, con il quale la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di rigetto della loro istanza di esdebitazione, all’esito della chiusura del fallimento della Edile P. snc e dei soci illimitatamente responsabili F. e P.D..

Il ricorso risulta notificato nei soli confronti della curatela fallimentare e dell’Inps;

Sussiste dunque difetto di integrità del contraddittorio, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 181/2008, dovendo disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori rimasti insoddisfatti, già parti del giudizio di merito (in tal senso Cass. 16620/2016).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Dispone la notifica del presente ricorso nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA