Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24862 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 24/11/2011), n.24862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso l’avvocato

LATELLA STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIANI VINCENZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E. (c.f. (OMISSIS)), selettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso l’avvocato BASTONI

SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato LIBERTI LUIGI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI depositata il

03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LATELLA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita sentenza Cass. n.

15706/11;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LIBERTI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 28.07.2008, C.G. chiedeva la correzione della sentenza n 748/2005, emessa dalla Corte di Appello di Bari, e ciò previa revoca e/o modifica del provvedimento emesso dalla medesima Corte d’appello, depositato il 30.06.2008 e notificatogli il 14.07.2008. Chiedeva in particolare che a pag. 12, punto 2 del dispositivo della suddetta sentenza, fosse indicato “…

revoca l’assegnazione della casa coniugale come disposta in primo grado in favore della S.E. con conseguente restituzione della casa al C.G., comproprietario dell’immobile …”, al posto dell’espressione, a suo parere errata ed incompleta, ” … revoca l’assegnazione della casa coniugale come disposta in primo grado in favore della S.E. …”, adeguando così il dispositivo “alla parte motiva”.

Con ordinanza del 23.10-3.11.2009, la Corte di appello di Bari rigettava il ricorso e condannava il C. a rifondere alla S. le spese della procedura, liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori. La Corte distrettuale, ritenuti insussistenti i presupposti per l’invocata correzione, in quanto la denunciata omissione non integrava un errore materiale, rigettava l’infondata istanza del C., che conseguentemente condannava alla rifusione delle spese del procedimento in favore della controparte.

Contro questa ordinanza il C. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 23.11.2009 alla S., che ha resistito con controricorso notificato 29.12.2009-4.01.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il C. denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287, 288, 737 e 742 bis c.p.c. e art. 24 Cost., (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) circa la pronuncia di condanna alle spese del procedimento di correzione della sentenza impugnata”.

Il ricorso è ammissibile (cfr. cass. n. 9311 del 2006) e fondato, atteso che, come già ritenuto nell’analoga pronuncia n. 15706 de 2011 di questa Corte, resa tra le stesse parti, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ. per una pronuncia di condanna alle spese, riferibili ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (tra le altre, cfr cass. n. 8103 del 2008; n. 10203 del 2009).

Va aggiunto che la Corte di appello ha qualificato la disattesa istanza (seppure reiterata dopo il precedente diniego) come di correzione ed ha addossato al C. le spese esclusivamente in ragione della sua soccombenza in tale procedimento, il che non consente di ritenere altrimenti legittima l’avversata statuizione, come sostenuto dalla controricorrente.

Conclusivamente, accolto il ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata limitatamente alla statuizione di condanna del C. al pagamento delle spese della procedura di correzione.

Giusti motivi, desunti anche dall’oggetto del presente giudizio, giustificano la compensazione per intero delle relative spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del C. al pagamento delle spese della procedura di correzione e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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