Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24862 del 05/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25394/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1147/17/2015 della COMAIISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 18/12/2014, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 18 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia parzialmente accoglieva l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza n. 476/1/2013 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro l’ avviso di accertamento IRPEF 2007.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare alla discussione in udienza pubblica.

Il ricorso appare parzialmente fondato.

Con il primo motivo il ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in conseguenza della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, considerata quale jus superveniens applicabile. In particolare afferma la nullità/inesistenza dell’avviso di accertamento impugnato in quanto sottoscritto da un funzionario delegato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, che tuttavia era privo della qualifica dirigenziale, poichè nominato in virtù delle norme dichiarate incostituzionali con detta sentenza del giudice delle leggi.

La censura è manifestamente infondata.

Questa Corte ha infatti precisato che “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3)” (Sez. 5, n. 22810 del 2015).

Il secondo motivo invece appare fondato.

Risulta infatti sicuramente applicabile quale jus superveniens la dichiarazione di incostituzionalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, nella parte in cui prevedeva una presunzione legale relativa di reddito in relazione alle movimentazioni bancarie dei lavoratori autonomi.

Questa Corte ha infatti già reiteratamente affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, sicchè non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori” (Sez. 5, n. 23041 del 2015 e n. 12781 del 2016).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento in relazione al secondo motivo, con rinvio alla CTR siciliana per nuovo esame tenuto conto degli effetti di detta pronuncia di incostituzionalità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, precisando tuttavia che il primo motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile, trattandosi di questione posta ex novo soltanto con il ricorso per cassazione, mentre evidentemente doveva essere fatta oggetto di uno specifico motivo del ricorso introduttivo del processo.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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