Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24861 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4042-2015 proposto da:

WAGEN ROMA DISTRIBUZIONE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata

in ROMA, V.RUFFINI 2-A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA BRUNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore por tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4189/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 4189/1/14 depositata il 23.6.2014, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 aprile 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Wagen Roma Distribuzione srl in liquidazione proponeva distinti ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento recanti -sul presupposto dell’illegittimo utilizzo del regime del margine D.L. n. 41 del 1995, ex art. 36 – recupero IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008.

– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, ritualmente costituita, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva i ricorsi -previa riunione dei medesimi- non ravvisandosi, nelle fatture di vendita, alcun elemento di riferimento alle normative tedesca ed austriaca in tema di IVA che comportasse l’esclusione del regime del margine.

– L’Ufficio proponeva appello avverso la sentenza della CTP che era accolto dalla CTR con la sentenza sopra menzionata per la cui cassazione la società propone ricorso affidato ad un motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37 convertito in L. n. 85 del 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sull’applicabilità del c.d. regime del margine IVA alle cessioni di veicoli contestate dall’Ufficio.”.

– L’assunto della ricorrente prende le mosse dal rilievo per cui sulle fatture di vendita dei veicoli (la contribuente svolgeva attività di commercio auto) emesse dalle società tedesche e austriache non risultasse “alcun espresso richiamo alla normativa austriaca o tedesca che escluda l’applicabilità del c. d. regime del margine ed in particolar modo i riferimenti normativi par. 6a della legge IVA tedesca e art. 7 della legge IVA austriaca”. Ciò premesso, la ricorrente evidenzia la propria buona fede per avere essa verificato tutto ciò che era possibile verificare con l’ordinaria diligenza, in particolare “la data di immatricolazione e l’assenza nelle fatture di controindicazioni all’applicazione del regime del margine”.

– Il motivo non è fondato.

– La CTR ha rilevato che “nella descrizione contenuta nelle fatture di acquisto dei fornitori tedeschi ed austriaci, risulta esplicitamente richiamata, in lingua tedesca, l’applicazione del regime dell’IVA intracomunitaria (Innergemenschaftliche Lieferung)”, termine che, tradotto, corrisponde, appunto, a cessione intracomunitaria; nessun riferimento al regime del margine è dato rinvenire nelle predette fatture. Le predette circostanze si ricavano dal PVC che ha dato luogo agli atti impositivi per cui è causa. Inoltre dal medesimo PVC si evince che i fornitori della ricorrente erano società commerciali (come tali, legittimati ad esercitare il diritto alla detrazione, così escludendo l’applicabilità del regime del margine) e che detti fornitori avevano provveduto, in sede di cessione, a compilare modelli presupponenti la natura intracomunitaria dell’operazione, incompatibili con il regime del margine.

– Alla stregua delle risultanze sopra citate, ricavabili dal PVC (come rilevato da parte resistente con puntuale trascrizione delle parti del PVC di interesse) non è sostenibile la buona fede della contribuente; al riguardo, ritiene il collegio di dare continuità alla consolidata interpretazione della Corte in materia, per cui in tema di IVA, il regime del margine, in quanto regime speciale favorevole al contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, presuppone una interpretazione restrittiva ed una applicazione rigorosa con la conseguenza che, qualora l’Amministrazione contesti -come nella specie- in base ad elementi oggettivi e specifici che il contribuente abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la propria buona fede, di avere, cioè, agito con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto (Css. SS.UU. 21105 del 12.9.2017),

– Il ricorso va, dunque, rigettato.

– Il tempo -anno 2017, successivo alla pronuncia della CTR, oggetto del presente giudizio- dell’intervento delle Sezioni Unite che hanno composto i contrasti che fino ad allora si erano registrati costituisce motivo che giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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