Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24861 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19737/2017 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
CELLULOSA 42, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO TASSIELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA VETTORI;
– ricorrente –
contro
SPORTING CENTER SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,
presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 14.6.2017, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’impugnativa proposta da N.A. avverso il licenziamento intimatogli da Sporting Center s.r.l.;
che avverso tale pronuncia N.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura;
che Sporting Center s.r.l. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria;
che nelle more della decisione il ricorrente ha altresì depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione con allegata accettazione della rinuncia proveniente dal procuratore speciale della controricorrente;
che, dato atto di quanto sopra, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391 c.p.c., comma 4;
che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018