Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24861 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24861 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 18563-2011 proposto da:
LILLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato SARDO
UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANCELLARIO
CAMILLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MONACO

ROCCO,

SPAGNOLETTI

CRISTINA,

SPAGNOLETTI MARCELLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2037/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 6.5.2010, depositata il 28/05/2010;

Data pubblicazione: 06/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“1. Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso sono i
seguenti.
Con citazione notificata il 25 agosto 2003 Angelo Lillo convenne in
giudizio innanzi al Tribunale di Benevento Marcello Spagnoletti,
chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di riscattare il
fondo rustico venduto al convenuto da Cristina Spagnoletti e da Rocco
Monaco.
Dedusse che la vendita era avvenuta in violazione del diritto di
prelazione riconosciutogli dalla legge, in quanto proprietario
coltivatore diretto di un terreno confinante con quello alienato.
Costituitosi in giudizio, lo Spagnoletti contestò le avverse pretese.

2. Con sentenza del 30 ottobre 2006 il giudice adito rigettò la
domanda.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Napoli lo ha
respinto in data 30 ottobre 2006.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Angelo
Lillo, formulando due motivi.
Ric. 2011 n. 18563 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in

rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante denuncia violazione
degli artt. 24 e 111 della Costituzione, 112 e 183, comma 3, cod. proc.
civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Sostiene che erroneamente la Corte partenopea, pur avendo dato atto
che la mancanza di due condizioni necessarie al positivo esperimento
dell’azione di riscatto era stata rilevata d’ufficio dal giudice, aveva
disatteso il motivo di gravame volto a far valere che, in violazione del
principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente
garantito, la necessità della loro trattazione non era stata segnalata alle
parti.
Con il secondo mezzo lamenta invece violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello
rigettato le istanze istruttorie formulate in sede di gravame in ragione
della ritenuta insussistenza dei presupposti ai quali l’art. 345 cod. proc.
civ. ne subordina l’ammissione. Evidenzia per contro l’esponente che
la relativa richiesta era stata avanzata in dipendenza della nullità della
sentenza di prime cure, in quanto decisione c.d. a sorpresa o della terza
via, di talché nessuna decadenza si era verificata al riguardo.
5. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per
la loro intrinseca connessione, sono infondate.

Ric. 2011 n. 18563 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi

La Corte territoriale ha motivato la scelta decisoria adottata sulla base
dei seguenti, concorrenti rilievi: a) correttamente il giudice di prime
cure aveva ritenuto indimostrate due condizioni assolutamente
necessarie ai fini del riconoscimento del diritto vantato dall’attore, e
cioè la mancata vendita di fondi agricoli nel biennio antecedente alla

famiglia dello stesso, di una forza lavoro pari ad almeno un terzo di
quella occorrente per la conduzione del fondo; b) l’esistenza di tali
requisiti era stata specificamente contestata dal convenuto, sia nella
comparsa di risposta, sia negli altri scritti difensivi; c) il Tribunale,
dovendo decidere iuxta alligata et probata, non era affatto tenuto a
segnalare d’ufficio a parte attrice l’insufficienza, in parte qua, del quadro
probatorio dalla stessa offerto.

6. A fronte del percorso argomentativo qui sinteticamente riportato, i
rilievi critici formulati dall’esponente presentano anzitutto profili di
inammissibilità. L’impugnante si limita per vero a ribadire, senza alcun
nesso con le puntuali osservazioni formulate dalla Corte d’appello, che
questa aveva dato atto del rilievo d’ufficio delle condkioni non sottoposte

all’attenzione delle parti, che è esattamente il contrario di quanto si legge
nella sentenza impugnata.
7. Sotto altro profilo, va poi evidenziato che le problematiche in

ordine alla necessità che le questioni evidenziate per la prima
volta in sede di decisione — se e in quanto, modificando
l’approccio al quadro fattuale di riferimento, comportino sviluppi
della lite non presi in considerazione dalle parti — debbano essere
segnalate dal decidente ai litiganti,

affinché i difensori

interloquiscano sul punto, pena la nullità della sentenza per
violazione del diritto di difesa e compromissione del principio
del contraddittorio (confr. Cass. civ. 13 luglio 2012, n. 11928; Cass.
Ric. 2011 n. 18563 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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proposizione della domanda e il possesso, da parte del retraente e della

civ. 27 aprile 2010, n. 10062), non hanno nulla a che vedere con
l’applicazione del principio per cui il giudice può e deve
accogliere la domanda solo quando ritenga dimostrati i fatti
costitutivi del diritto azionato e, reciprocamente indimostrate le
eccezioni volte a far valere l’inefficacia di tali fatti ovvero che il

In

quest’ultimo caso si verte invero nell’ambito dell’attività

assolutamente tipica e, per così dire, ontologicamente propria della
funzione giudicante civile, attività che presuppone e implica sia l’esatta
identificazione del thema decidendum, attraverso l’interpretazione delle
allegazioni e delle contestazioni hinc et inde formulate, sia le connesse
scelte decisorie in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti. E va
da sé che ogni discoveg non strettamente necessaria alla conduzione del
processo e alla risoluzione di questioni connesse al suo andamento,
come la decisione sull’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova
articolati dalle parti, sarebbe, prima della pronuncia della sentenza,a dir
poco, intempestiva.

8. Da tanto deriva altresì che correttamente le prove formulate in sede
di gravame non sono state ammesse dalla Corte d’appello. E invero,
non essendovi stata alcuna modifica officiosa dei temi di indagine posti
dalla controversia, non v’era alcun motivo di rimettere in corsa la parte
nella formulazione di istanze istruttorie dalle quali era, evidentemente,
decaduta.
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure
replicato.
Il ricorso va pertanto rigettato

Ric. 2011 n. 18563 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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diritto si è modificato o estinto (art. 2697 cod. civ.).

La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa esime il
collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre

2013.

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