Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24861 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24915/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AREA COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 589/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 26/02/2015, depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 26 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da Area Costruzioni srl avverso la sentenza n. 142/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Pisa che aveva respinto i suoi ricorsi contro gli avvisi di accertamento e relative cartelle di pagamento IRFS, IVA, IRAP 2004.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi.

La società contribuente non si è costituita nel presente grado.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in particolare per ultrapetizione in relazione alla giustificazione data dalla società contribuente in relazione al cantiere di (OMISSIS).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente si duole di mancata motivazione in ordine alla ripresa fiscale di cui al primo motivo ed a quella relativa ad altra compravendita nell’ambito della gestione caratteristica (costruzioni edili) dell’impresa contribuente.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente infine denuncia un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della decisione, in quanto la CTR ha annullato l’intero avviso di accertamento, mentre ne era oggetto di controversia soltanto una parte.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connnessione, sono fondati.

In buona sostanza la questione trattata e risolta dal giudice di appello dunque oggetto del ricorso per cassazione in esame, secondo le censure prospettate (in particolare la prima e la seconda) – è quella della affermata “antieconomicità” delle vendite de quibus quale circostanza costituente il “fatto costitutivo” della maggior pretesa fiscale azionata. Su tale circostanza la CTR non ha dato risposta e comunque non si è uniformata al principio di diritto che “In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi de D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203).

Sussistendo pertanto le denunciate violazioni di legge, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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