Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24861 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. I, 04/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 04/10/2019), n.24861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 12880/2014 proposto da:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, in persona

del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Vittoria Colonna n. 32, presso lo studio dell’avvocato De Santis

Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Cerisano Gianni,

Consiglio Gerardo, Consiglio Pasquale, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Saturnia n. 14,

presso lo studio dell’avvocato Di Donato Barbara, rappresentato e

difeso dall’avvocato La Cava Francesco, con procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 723/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.L. convenne innanzi al Tribunale di Foggia il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia e l’Agenzia per l’Area di sviluppo Industriale del mezzogiorno, esponendo: che furono emessi a favore di entrambi gli enti convenuti, due decreti d’occupazione temporanea di terreni di sua proprietà, rispettivamente nel 1971 e 1979; fu emesso decreto d’esproprio nel secondo procedimento il 14.4.87, dopo la scadenza dell’occupazione temporanea; di aver impugnato tale decreto innanzi al GA. Pertanto, l’attore chiese il risarcimento dei danni relativi all’eventuale irreversibile trasformazione dei terreni di sua proprietà e per il relativo mancato godimento e la restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate, con connesso risarcimento.

Si costituì il Consorzio ASI di Foggia.

Con sentenza del 9.6.05 il Tribunale rigettò la domanda; avverso tale sentenza il C. propose appello. Integrato il contraddittorio con il Ministero delle Infrastrutture, con sentenza del 25.8.11 la Corte d’appello di Bari rigettò l’appello limitatamente al rapporto con il Ministero, mentre, con contestuale pronuncia non definitiva, sull’appello contro il Consorzio, rigettò l’impugnazione, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.

Con sentenza del 9.4.13, la Corte d’appello determinò l’indennità d’esproprio nella somma di Euro 293.793,58 e l’indennità d’occupazione nella somma di Euro 111.963,53.

Il Consorzio propone ricorso per cassazione avverso le sentenze non definitiva e definitiva del 2013, affidato a quattro motivi.

Resiste C.L. con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte territoriale, nel determinare le due indennità suddette, affermato di aver pronunciato sull’appello del C. quale giudice di primo grado, lamentando che la domanda indennitaria non era stata in realtà proposta in primo grado avendo invece l’attore introdotto una causa risarcitoria denunciando l’illegittimità dell’espropriazione, come risulterebbe confermato dalla citazione in appello (mentre la domanda indennitaria era stata formulata per la prima volta nelle conclusioni dell’atto d’appello).

Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 99 in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 163 c.p.c., commi 3 e 4, art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente interpretato e qualificato la domanda proposta dal C., quale opposizione alla stima, mentre essa era invece da qualificare come domanda risarcitoria. Inoltre, il ricorrente lamenta la nullità della domanda per incertezza del petitum.

Con il terzo motivo è denunziata violazione ne falsa applicazione degli artt. 2964 ss. c.c., in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 19 nonchè erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità d’espropriazione e di occupazione e vizio di ultrapetizione con riferimento a quest’ultima indennità. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato, qualora la domanda del C. fosse stata correttamente qualificabile come risarcitoria, che il relativo diritto sarebbe stato prescritto per decorso del decennio di cui all’art. 2946 c.c., poichè il decreto d’esproprio fu emesso 19 prima della domanda stessa, mentre per l’occupazione il termine di prescrizione decorreva dalle singole annualità.

Con il quarto motivo è dedotta l’erronea ed insufficiente motivazione in ordine al criterio di stima delle indennità d’esproprio e d’occupazione, nonchè violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32,37 e 50 in quanto la Corte d’appello recependo acriticamente le conclusioni del c.t.u., ha determinato l’indennità sulla base di un valore stimato in una data successiva allo stesso esproprio, senza tener conto che la procedura ablativa fu finalizzata all’attuazione del piano regolatore ASI, mentre ha liquidato l’indennità d’occupazione temporanea nonostante il C. non avesse mai abbandonato il terreno espropriato.

Il collegio ritiene che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei due gradi di merito, la cui acquisizione è necessaria per la decisione.

Inoltre, rilevato che dagli atti emerge che in data 11.9.17 C.L. è deceduto nelle more (come dichiarato dal difensore nell’istanza d’interruzione del giudizio del 22.1.19) va altresì osservato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., n. 1757/16).

P.Q.M.

La Corte dispone che vengano acquisiti i fascicoli del due gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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