Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24860 del 05/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24836/2015 proposto da:

GIEFFE FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLO BONOMI, PAOLO GIUDICI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

EQUITALLA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 16/02/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 16 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da GLEFFE Finanziaria Immobiliare srl avverso la sentenza n. 2912/15/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento IVA ed altro 2009.

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resistono con controricorso sia Equitalia Nord spa sia l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, contestando il giudizio di inammissibilità del proprio gravame per “aspecificità” dei motivi dello stesso.

La censura è fondata.

Risulta invero dalla stessa sentenza impugnata che l’appellante aveva riproposto le argomentazioni difensive di prime cure a supporto della propria impugnazione e la sentenza stessa è palesemente errata in diritto laddove afferma che ciò non soddisfi il requisito legale al riguardo previsto da detta disposizione del decreto sul processo tributario di merito.

E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624).

La fondatezza della prima censura è dirimente/assorbente della seconda, poichè riguarda un punto del giudizio di appello che, ancorchè riguardante una questione di rito, era di per sè sufficiente a definirla e dunque le ulteriori considerazioni di merito che la CFR ha soggiunto, non possono considerarsi quale obiter dictum, trattandosi di materia della contesa che dovrà quindi necessariamente essere nuovamente esaminata in sede di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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