Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2486 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25871-2020 proposto da:

TNC TRASPORTI NORD CALABRIA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO LOMBARDI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO FACCIOLLA;

– ricorrente –

L.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTINO ORLANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO TARSITANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1488/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza 4 febbraio 2020, la Corte d’appello di Catanzaro accertava il trasferimento d’azienda, ai sensi della L.R. n. 23 del 1990, art. 27, comma 4, e art. 2112 c.c., tra Valle s.r.l. e TNC Trasporti Nord Calabria s.r.l.; ordinava alla cessionaria di reintegrare L.F.A. nel posto di lavoro occupato prima del licenziamento intimatogli dalla cedente il (OMISSIS) e condannava la medesima al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, con detrazione dell’aliunde perceptum e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; e così riformava la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore;

2. nel solco di un proprio precedente in analoga vicenda, la Corte calabrese riteneva la sussistenza della vicenda traslativa dell’intero apparato produttivo da Valle s.r.l. a TNC Trasporti Nord Calabria s.r.l., con il conseguente trasferimento alla cessionaria di tutti i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., compreso quello del lavoratore, ancorché licenziato dalla cedente in epoca anteriore, per l’effetto retroattivo del suo annullamento per illegittimità: comportante il diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria;

3. essa accertava, infine, la detraibilità dalla condanna risarcitoria delle somme specificamente indicate percepite dal lavoratore e relative agli anni dal 2004 al 2018, risultanti dalla documentazione acquisita dall’Inps;

4. con atto notificato il 7 ottobre 2020, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva il lavoratore con controricorso, contenente ricorso incidentale con un motivo sostanzialmente unico.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per l’erroneo assunto di un trasferimento d’azienda da Valle s.r.l. a TNC Trasporti Nord Calabria s.r.l., in forza del decreto n. 410/2004 della Regione Calabria, di variazione soggettiva delle concessioni di autolinea e pertanto di mera rilevanza pubblicistica, in difetto di prova dell’effettiva cessione di elementi materiali significativi, così da integrare la fattispecie (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. occorre preliminarmente ribadire l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., in conformità alla Dir. comunitaria n. 77/187/CE, e all’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 20 novembre 2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, anche qualora il trasferimento dell’azienda non derivi da un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., purché l’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l’esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese (Cass. 15 ottobre 2010, n. 21278; Cass. 13 aprile 2011, n. 8460; Cass. 25 novembre 2019, n. 30663; Cass. 9 giugno 2020, n. 11002);

3.1. la Corte territoriale ha accertato in fatto, nella vicenda traslativa da Valle s.r.l. a TNC Trasporti Nord Calabria s.r.l., la cessione dell’intero apparato produttivo dalla prima alla seconda, in forza del decreto n. 410/2004 della Regione Calabria (all’ultimo capoverso di pg. 4 e al primo periodo di pg. 5 della sentenza): non puntualmente né tanto meno decisivamente confutato dalle argomentazioni svolte dalla società (dall’ultimo capoverso di pg. 10 al penultimo di pg. 12 del ricorso);

4. il controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione della L. n. 233 del 1990, art. 1, del D.L. n. 333 del 1992, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 359 del 1992, del D.L. n. 155 del 1993, art. 10, comma 1, conv. in L. n. 243 del 1993, in relazione alle risultanze dell’attestato dell’Agenzia delle Entrate, prodotto dal lavoratore per il mancato adempimento dell’ente all’ordine di esibizione giudiziale, documentanti i redditi effettivi di impresa percepiti negli anni dal 2014 al 2018, tenuto conto della contribuzione obbligatoria relativa a periodi di svolgimento di un’attività lavorativa, calcolata in percentuale sul reddito d’impresa pro quota imputabile a ciascuno dei soggetti compartecipi (unico motivo sostanziale);

5. esso è fondato;

6. ricorre l’omissione di esame del fatto (detrazione di un reddito effettivo) veicolato da una documentazione di cui la Corte territoriale ha dato esplicitamente atto (al p.to 7. di pg. 4 della sentenza) e quindi oggetto di discussione tra le parti, pure decisivo in funzione dell’esatto accertamento secondo le regole fissate dalle norme di legge denunciate di violazione, ma poi (come risulta dal p.to 10.2. di pg. 6 della sentenza) non verificato (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 8 novembre 2019, n. 28887);

7. il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) e il ricorso incidentale invece accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto;

accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ad esso e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

 

 

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