Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2486 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2486 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13165-2011 proposto da:
SECONDO ANTONIO (SCNNTN25L07C134P) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. DE VIVO MARCELLO, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso la sentenza n. 5585/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 2.11.2010, depositata il 06/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Con ricorso al Tribunale di Bari Antonio Secondo, operaio agricolo a
tempo determinato, titolare di pensione Inps, lamentava che l’Istituto
avesse calcolato detta prestazione in misura inferiore rispetto al
dovuto, perché, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488 del
1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della
retribuzione pensionabile di ciascun anno, al salario medio pubblicato
con i decreti del Ministero del lavoro, i quali determinavano il
salario medio convenzionale non già dell’anno in cui il lavoro era
stato prestato, ma dell’anno immediatamente precedente; ciò premesso
chiedeva la condanna dell’Istituto alla riliquidazione della pensione da
calcolarsi sulla base del salario convenzionale del D.P.R. pubblicato
nell’anno successivo. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale
adito accoglieva la domanda e la statuizione veniva riformata dalla
Corte d’appello di Bari che, con la sentenza impugnata, la rigettava.
Avverso detta sentenza il soccombente ha proposto ricorso.
Resiste l’Inps con controricorso.
2
Ric. 2011 n. 13165 sez. ML – ud. 12-12-2013

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta

Osserva

Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ stato infatti affermato (Cass. n. 2531 del 30/01/2009 e numerose

pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la
retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata
applicando l’art. 28 del d.P.R 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in
forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla
media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale
nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella
impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di
calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione
previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui all’art. 45,
comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nell’interpretare
autenticamente l’art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente le
prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso
estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione
della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali
vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi,
così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai
fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno
precedente”.
Si consideri poi che questa tesi è stata da ultimo confermata dalla
disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 2 comma 153
della legge n. 191 del 2009, il quale recita: «Il terzo comma dell’articolo
3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il
termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le
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Ric. 2011 n. 13165 sez. ML – ud. 12-12-2013

altre conformi: da ultimo Cass. n. 12143/2011) che “In tema di

retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi
provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione
media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche
e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo
determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma

indeterminato». Quest’ultima norma, a sua volta, dispone che «Per i
salariati fissi l’ammontare della retribuzione comprensiva del salario
base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito
dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai
contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno
precedente».
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 del 30/09/2011: a)
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli
38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di
Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 5, della detta legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo
comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con
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Ric. 2011 n. 13165 sez. ML – ud. 12-12-2013

dell’art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo

l’ordinanza indicata in epigrafe.
Che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice
procedura civile e dichiarato manifestamente infondato.”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale..Conseguentemente il ricorso va respinto.
Considerato il recente consolidamento dell’orientamento di legittimità
e le alterne vicende del giudizio di merito, le spese dell’intero giudizio
sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Roma, 12 dicembre 2013

L’INPS ha depositato memoria.

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