Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2486 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 7.5.08, depositata

il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“In controversia relativa all’impugnazione dell’accertamento INVIM, la CTR accoglieva l’appello del contribuente ritenendo la nullità dell’atto impositivo per decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 bis. Il ricorso – con cui l’Agenzia deduce violazione L. n. 413 del 1991 art. 57 comma 2, come integrato dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 4 – è manifestamente fondato in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, ai fini della notifica dell’atto impositivo è soggetto alla sospensione di cui al L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, avente portata generale, ed applicabile anche ai rapporti sorti successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 53 della citata legge, per i quali il contribuente non poteva più avvalersi della definizione agevolata (Cass. n. 7177/07; n. 15118/06; n. 3563/05; n. 3301/03)”.

La relazione è stata comunicata al P.G. Non sono state depositate conclusioni scritte.

Il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Puglia.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione C.T.R. Puglia.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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