Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2486 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2018, (ud. 31/05/2017, dep.01/02/2018),  n. 2486

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. propone ricorso per cassazione contro V.P., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l’appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro, posto che la decisione del primo giudice era immune da censure quanto alla declaratoria di contumacia del C., che aveva rifiutato la consegna dell’atto il che equivaleva a notifica eseguita personalmente.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 139,115 e 116 c.p.c., e vizi di motivazione richiamando la decisione impugnata e lamentando che, a fronte delle specifiche contestazioni, la stessa non aveva spiegato su quali presupposti era stata dedotta la dichiarazione del portalettere circa il rifiuto del C. a ricevere l’atto, abitando altrove, per cui il rifiuto era avvenuto da altro soggetto.

La controricorrente eccepisce che l’appello era tardivo in quanto notificato il 26.4.2014 rispetto a sentenza del 17.1.2013.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ sostanzialmente attestato che il rifiuto è stato fatto dal destinatario.

Ove fosse stato operato da altri, il portalettere avrebbe dovuto indicarne le generalità e svolgere gli ulteriori incombenti di legge.

Nella notificazione a mezzo del servizio postale l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle proprie generalità.

Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Cass. n. 2421/2014).

La censura come proposta, è, quindi, infondata perchè parte ricorrente avrebbe dovuto proporre la querela di falso, a nulla rilevando in questo contesto il riferimento alla residenza anagrafica altrove.

In proposito il controricorrente replica correttamente che non è stato neppure depositato alcun certificato di residenza e ne è la prova la circostanza che nell’atto di appello si sia chiesto di ordinare ai Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) di fornire tutte le informazioni circa la residenza storica del C.. In definitiva il ricorso va rigettato con la condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, non risultando privata la ammissione al gratuito patrocinio, pur richiesta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2000 di cui 1800 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA