Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24859 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F.D. elett.te domiciliato in ROMA, viale Mazzini

113 presso l’avvocato Rosalba Grasso con l’avv. Grasso Giuseppe del

Foro di Lecce che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Pascariello Agricoltura s.r.l. elett.te dom.ta in Roma via Nazionale

230 presso l’avvocato Faraci Francesco Maria che la rappresenta e

difende per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3767 del Giudice di Pace di Lecce in data

29.06.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Grasso che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Pasquale Fimiani

che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16.9.2005 il Giudice di Pace di Lecce ebbe ad accogliere l’opposizione proposta da P.F.D. contro l’ingiunzione emessa in favore della soc. Pascariello Agricoltura ritenendo l’inefficacia del decreto perchè, nulla la notifica del 21.6.2004, la sua notificazione del 19.07.2004 era stata eseguita oltre il termine di cui all’art. 644 c.p.c.. Per la revocazione di tale sentenza la soc. Pascariello Agricoltura propose citazione innanzi allo stesso Ufficio prospettando l’evidente svista nella quale sarebbe incorso il primo giudice nel non avvedersi che la notifica de qua era stata preceduta da rituale e tempestiva notifica del 21.06.2004 (ammessa dall’opposto) della ingiunzione, della quale si era erroneamente affermata la inefficacia per la mancanza dell’A.R. del relativo piego raccomandato. Costituitosi il convenuto P., che deduceva la inammissibilità della citazione e negava che si vertesse in tema di errore revocatorio, il Giudice di Pace di Lecce con sentenza 29.6.2006 ha accolto la domanda e revocato la sentenza e quindi ha respinto l’opposizione ad ingiunzione del P.. Il Giudicante, dopo aver confermato pregressa ordinanza con la quale aveva disatteso le eccezioni di inammissibilità della citazione per assenza di procura speciale al difensore e per sua mancata sottoscrizione nella copia notificata, ha affermato che nel primo procedimento di opposizione la stessa produzione dell’opponente (che peraltro nulla aveva eccepito ed osservato) attestava che l’ingiunzione era stata regolarmente notificata il 21.06.2004, che tanto indicava la evidente svista del primo giudice nell’affermare l’inefficacia del decreto per inesistenza della prima notifica e tardività della seconda, che, revocata la sentenza, nel merito emergeva la inconsistenza delle due ragioni di opposizione. Per la cassazione di tale sentenza – notificata il 18.12.2006 – il P. ha proposto ricorso il 16.2.2007 con tre motivi ai quali ha resistito la Pascariello Agricoltura con controricorso del 22.3.2007. Il P. ha depositato memoria finale ed il difensore ha discusso oralmente il ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso per cassazione è ammissibile, pur se formulato avverso sentenza del 26.6.2006 del Giudice di Pace, atteso che detta sentenza venne adottata in sede di revocazione di pronunzia in data 16.9.2005 dello stesso Giudice, ratione temporis impugnabile solo con ricorso diretto (art. 403 c.p.c., comma 2). Ma detto ricorso, affidato a tre motivi inammissibili o infondati, deve essere rigettato.

Con il primo motivo il ricorso censura come violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 l’avere il giudice affermato che non era stata valutata la presenza in atti della prova della ricezione della prima notifica quando invece il documento di ricezione, l’A.R. della raccomandata, non era stato mai prodotto. La censura devesi ritenere inammissibile perchè non comprende la ratio della decisione di revoca: il giudice della revocazione infatti – e non rileva se il suo operare fosse stato una “forzatura” del proposto motivo di revocazione – ha ravvisato errore di fatto non certo nell’avere il primo giudice omesso di constatare la presenza in atti dell’A-R., bensì nell’avere quel giudice omesso di considerare come la ricezione dell’atto ingiuntivo fosse stata ex adverso altrimenti documentata, proprio con la originaria produzione dell’opponente che recava la “busta” del piego raccomandato recante il decreto e che era stato ricevuto il 21.6.2004. In sostanza è stata dal Giudice della revocazione ravvisata svista rilevante non già ne non avere il primo giudice considerato un A.R. che sarebbe stato in atti (presenza fermamente negata dal motivo in disamina) ( ma nell’aver omesso di considerare una produzione documentale ed un atteggiamento processuale “ammissivo” dell’opponente. Ebbene, che tale valutazione sia o meno corretta (e che essa sia o meno frutto di una esatta lettura della ragione di revocazione) è dato in questa sede non rilevante, posto che la censura che viene a tal valutazione mossa non comprende la ratio che le è sottesa e di contro si muove nella logica di contestare l’aver il giudice accreditato l’esistenza di un A.R. prodotto (addirittura) dal destinatario. Secondo motivo: tale motivo censura la mancata motivazione sulla eccepita nullità della citazione in revocazione, la cui copia notificata non recava data e sottoscrizione del difensore. Il motivo è affatto infondato, essendo infatti denunziata una mera irregolarità sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. 23625 del 2010), come esattamente affermato dal giudice del merito.

Terzo motivo: si lamenta con tal motivo che la citazione in revocazione avrebbe difettato di procura speciale. Il motivo è infondato perchè la specialità di cui all’art. 83 c.p.c. è assicurata dalla sua apposizione a margine dell’atto cui accede (o in foglio materialmente ad esso congiunto) senza che, in presenza di tal rapporto di “accessorietà materiale” sia esigibile alcun riferimento specifico al procedimento (principio consolidato: vd. Cass. 20784 del 2010).

Si rigetta pertanto il ricorso e si condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente, nella misura, correlata al valore della causa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore della controricorrente, che determina in Euro 700 (di cui Euro 100 per onorari) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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