Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24859 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15019-2014 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO
MORIN, 45, presso lo studio dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO POGGIOLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore por tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 68/2013 della COMM.TRIB.REG.MARCHE, depositata
il 17/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;
lette le. conclusioni scritte del pubblico ministero” in persona del
sostituto procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche n. 68/4/13 depositata il 17.4.2013, non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12 aprile 2021 dal relatore, Consigliere Dott. Mele Francesco.
Fatto
RILEVATO
che:
– M.A. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap relativamente all’anno 2003, avviso traente origine da un controllo incrociato effettuato dall’Ufficio, all’esito del quale era emersa la omissione, tra i ricavi, di sette fatture di vendita nei confronti della Tecnica srl. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, nel frattempo costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte della contribuente, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.
– Per la cassazione di tale sentenza, la contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini a mezzo di controricorso, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, per poi depositare memoria redatta in conformità alle prescrizioni del Protocollo d’intesa del 15.12.2016; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza gravata per difetto di contraddittorio, in presenza di litisconsorzio necessario (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4)”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 5 TUIR (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3)”; 3) “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 4, per mancata limitazione del prelievo alla sola quota di reddito di spettanza dell’imprenditore individuale (pari al 51% del totale), con scomputo automatico, ‘per trasparenza fiscale’, della quota reddituale di pertinenza dell’unico collaboratore (pari al rimanente 49%). Necessità, in ogni caso, di una lettura costituzionalmente orientata del citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 4”; 4) “Violazione dell’art. 163 TUIR e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione del divieto di doppia imposizione ai fini delle imposte dirette (Irpef ed Irap)”.
– Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata perché resa all’esito di un giudizio instaurato e svolto senza la partecipazione del litisconsorte necessario L.G. (coniuge e collaboratore della ricorrente), partecipe agli utili dell’impresa familiare nella misura del 49%, neppure destinatario di un avviso di accertamento. Il motivo non è fondato.
– Ritiene il collegio di dare continuità ad una giurisprudenza della Corte consolidata nel tempo (per tutte e, di recente, cfr. 30842/2017), in forza della quale l’impresa ha pur sempre natura individuale (“appartiene esclusivamente al suo titolare”: così Cass. 24360/2015) e la posizione degli altri familiari -semplici collaboratori che prestano la propria opera nella stessa, senza esserne contitolari, con conseguente definizione dei redditi da essi percepiti quali redditi di lavoro e non di impresa- rileva solo nei rapporti interni: i caratteri appena descritti, rinvenibili nella fattispecie in esame, escludono che possa configurarsi una ipotesi di litisconsorzio necessario.
– Gli argomenti esposti valgono anche con riguardo al secondo motivo giustificando il relativo giudizio di infondatezza.
– Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della legge che compare nel titolo per essere stato, tutto il reddito prodotto dall’impresa familiare, imputato alla M., laddove altro soggetto -il coniuge e collaboratore familiare L.- risulta partecipare agli utili di impresa per il 49%.
– Le ragioni esposte a commento degli altri motivi valgono anche in questa sede; la lamentata imputazione al solo imprenditore e non anche a coloro che con lui collaborano, pur anche con retribuzione costituita da partecipazione, discende dalla segnalata natura individuale dell’impresa familiare (cfr. Cass. SS.UU. 23676/2014); anche tale motivo non è dunque fondato.
– Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; la parte dell’atto impositivo intorno al quale si articola il motivo non è riportato dalla ricorrente.
– In conclusione i motivi primo, secondo e terzo vanno rigettati, il quarto è inammissibile.
– Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro seimila oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rìcorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021