Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24859 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24635/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SICILIANA TESSILE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2522/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO) SEZIONI DISTACCATA di SIRACUSA del 3/6/2014,

depositata il 11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 3 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, dichiarava estinto il processo relativo all’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 235/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto dalla Siciliana Tessile srl contro il diniego di rimborso IVA 2003.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

E’ infatti pacifico che la notifica al difensore domiciliatario non siasi perfezionata, risultando lo stesso “trasferito” dalla relata dell’agente postale, così rendendosi necessario per la CTR provvedere, come correttamente ha fatto, all’ordine di rinnovazione della stessa ex art. 291 c.p.c., comma 1.

La mancata ottemperanza di questo ordine poi non poteva che comportare, in virtù della previsione di cui al comma 3, di detta disposizione del codice di rito, la pronuncia estintiva emessa dal giudice di appello.

Per contro alcun rilievo può avere la notifica “parallela” del gravame presso la sede sociale, non trattandosi di una notifica “in mani proprie”, la quale renderebbe applicabile l’alternativa previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 (cfr. Sez. 5 n. 15687 del 2002, Sez. 5, n. 10474 del 2003), nè la circostanza che il difensore domiciliatario fosse rinunziante, poichè non ne risulta la sostituzione e quindi la stessa non poteva avere alcun effetto nei confronti della controparte processuale (art. 85 c.p.c.) nè alla medesima può ascriversi effetto equipollente alla “mancanza” ovvero alla “variazione” della dichiarazione di domicilio.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione della società contribuente intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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