Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24858 del 05/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22939/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI PORTA

CAVALLEGGERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMELA DE

FRANCISCIS, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale

in allegato al fascicolo;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1694/46/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 4/2/2014, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 4 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20/16/13 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da C.V. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA 2006 emesso nei suoi confronti. In particolare il giudice di appello ribadiva la correttezza della pronuncia di primo grado sottolineandone alcuni passaggi argomentativi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

Il resistente non si è costituito ritualmente, ma si è limitato a nominare un difensore e procuratore speciale.

Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente risulta manifestamente fondato ed è da considerarsi assorbente degli altri due.

Con tale mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta sia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di extrapetizione sia l’omessa considerazione di un fatto decisivo controverso, in particolare censurando la sentenza impugnata per un non corretto rapporto con l’effettivo ambito di valutazione meritale oggetto del processo, secondo le allegazioni del contribuente.

La censura si palesa fondata.

Non risulta invero che il C., a fronte della contestazione della “inesistenza soggettiva” delle fatture de quibus, si sia mai difeso sulla questione delle effettiva fittizietà del soggetto emittente, quanto piuttosto sulla sua inconsapevolezza di tale circostanza.

Nè d’altro canto risulta che il titolare dell’impresa appaltatrice abbia mai detto che la liquidazione della propria impresa fosse la causa della indisponibilità della documentazione contabile e bancaria specificamente afferente dette fatture, quanto piuttosto di averla smarrita, essendo tali circostanze peraltro “controverse”.

Dunque la CTR per un verso ha basato la propria decisione su fatti non allegati dal contribuente, così incorrendo in extrapetizione, per altro verso non ha considerato quelli che invece erano allegati e controversi, così riscontrandosi il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente.

Per tali essenziali e dirimenti ragioni, la sentenza impugnata merita di per sè di essere cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in ordine al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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