Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24857 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P.V., T.A. e C.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla via A. Doria n. 48, presso

l’avv. ABBATE FERDINANDO EMILIO, dal quale sono rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositalo il 29

ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’I 1

ottobre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ranieri per delega del difensore dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio il quale ha concluso per

l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 29 ottobre 2008, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da P.P. V., T.A. ed C.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dagli istanti nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria ed agl’interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali previsto dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, artt. 3 e 4.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nel mese di gennaio 1995 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, si era concluso in primo grado con sentenza dell’11 novembre 1998 ed in appello con sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni per la prima fase e due anni per la seconda, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, quantificando in sei anni il ritardo nella definizione del giudizio. Tenuto conto dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha quindi liquidato il danno non patrimoniale subito da ciascun ricorrente in complessivi Euro 6.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione dello stato d’ansia cagionato dal protrarsi del giudizio e della natura retributiva degli emolumenti che ne costituivano oggetto.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 nonchè l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo indicato in undici anni e due mesi la durata effettiva del giudizio presupposto ed in cinque anni quella ragionevole, ha determinato in soli sei anni il ritardo nella definizione del giudizio, in relazione al quale ha provveduto alla liquidazione del danno.

1.1 – Il motivo è inammissibile, in quanto volto a denunciare un errore di calcolo che, non riguardando l’impostazione dell’operazione matematica compiuta dal giudice di merito ai fini della determinazione del periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del giudizio presupposto, non è configuratale come error in indicando, deducibile con il ricorso per cassazione.

I ricorrenti, infatti, non deducono l’erroneità dell’accertamento dei dati numerici posti a base del calcolo, nè l’inesattezza dell’individuazione del tipo di operazione aritmetica a tal fine necessaria, ma fanno valere l’errata applicazione delle regole matematiche che presiedono a tale tipo di operazione, in tal modo denunciando un errore di calcolo che, in quanto immediatamente verificabile mediante la semplice lettura del provvedimento impugnato, è emendabile ad opera dello stesso giudice che lo ha pronunciato, con la procedura di correzione regolata dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 1, 11 novembre 2003, n. 16903; Cass., Sez. 3, 5 agosto 2002, n. 11712).

2. – E’ invece fondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto, sulle somme liquidate, gl’interessi legali con decorrenza dalla data della decisione, anzichè da quella della proposizione della domanda.

2.1. – Il diritto all’equa riparazione non postula infatti l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma è ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole; la relativa obbligazione si configura pertanto non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege avente carattere indennitario, con la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, purchè richiesti, dalla data di deposito del ricorso, conformemente al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 2248; 13 aprile 2006. n. 8712).

3. – L’accoglimento del secondo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame del terzo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell’art 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5 censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nel condannare la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali, ha liquidato i diritti di avvocato in misura inferiore a quella minima risultante dall’applicazione della tariffa professionale.

4. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento, sulle somme liquidate in favore dei ricorrenti, degl’interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda.

5. – Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a P.P.V., T.A. e C.A. gl’interessi legali sulle somme liquidate a titolo di indennizzo con decorrenza dalla domanda;

condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.694,00, ivi compresi Euro 800,00 per onorario, Euro 794,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 600,00, ivi compresi Euro 500,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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