Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24857 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5007-2014 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA COPPOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 328/7/13 depositata l’1.7.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 aprile 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– F.A. esercente attività di lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile proponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso all’esito di notifica di rituale questionario- recante maggiori ricavi deducendo la nullità dell’atto, in quanto fondato su studi di settore in assenza di contraddittorio; avviso inoltre formato in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti.

– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento accoglieva il ricorso sul rilievo dell’assenza di contraddittorio in fattispecie che ha finito quindi per fondarsi esclusivamente sugli studi di settore.

– Avverso detta sentenza l’Ufficio proponeva appello che era accolto dalla CTR.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata il contribuente propone ricorso -illustrato da memoria- affidato a quattro motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di quattro motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza per violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice di appello su questioni pregiudiziali sollevate nei gradi di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 e per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, commi 1 e 2 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55 e delle disposizioni degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 3) “Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5”; 4) “Violazione del principio di non contestazione per errata e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e artt. 167,416,88 e 115 c.p.c. nonché art. 111 della Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, comunque, in relazione all’art. 360 c.p.c. n.4”.

– Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità dell’atto impositivo per difetto di contraddittorio e di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione e per proposizione di nuovi motivi.

– Premesso che la sentenza della CTP si è fondata sulla carenza di contraddittorio e che l’Ufficio, nell’impugnare tale sentenza, ha inteso porre in discussione (per come è dato leggere nella sentenza della CTR) proprio tale affermazione e il correlato convincimento del giudice di prima istanza secondo cui l’atto impositivo si sarebbe basato solo sugli studi di settore, mentre l’accertamento de quo sarebbe di tipo induttivo puro, il vizio denunciato non ricorre in quanto la CTR, nell’esporre le ragioni che giustificano la pretesa fiscale, ha in particolare spiegato che la fattispecie riguarda un caso di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, a cui legittimamente l’Ufficio ha fatto ricorso, così implicitamente sottolineando la erroneità della sentenza della CTP, secondo la quale l’atto impositivo era meritevole di annullamento per l’assenza del preventivo contraddittorio tra le parti.

Con il secondo motivo, la ivi denunciata violazione di legge è riferita alle distinte inventariali di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, rispetto alle quali -a dire di parte ricorrente- non avrebbe potuto esso contribuente produrre il dettaglio dei beni-merce essendo costituito l’oggetto della sua attività da lavori in corso di esecuzione; quanto al prospetto dei lavori in corso (art. 93 TUIR, comma 6), assume il F. di averlo presentato, per come risulterebbe dallo stesso atto impositivo.

Da qui la erroneità della sentenza per non avere la CTR applicato correttamente i principi che regolano il procedimento di accertamento analitico-sintetico (o analitico induttivo) di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2. Nella specie è stato ravvisato -erroneamente, conclude sul punto il ricorrente- un caso di accertamento induttivo puro, che è configurabile solo allorché i dati risultanti dalle scritture contabili siano assolutamente inattendibili.

Il motivo non è fondato.

L’Ufficio ha proceduto sulla base delle inesattezze e irregolarità riscontrate all’interno delle rimanenze finali, non avendo il contribuente esibito le distinte inventariali, dalle quali potersi ricavare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo; la mancata esibizione di detti documenti in uno alla omessa esibizione dei prospetti di cui all’art. 93 TUIR, comma 6 in relazione alle opere ultrannuali -con conseguente impossibilità di controllare i criteri adottati in concreto per la valutazione delle rimanenze-hanno reso legittima la ricostruzione dell’imponibile in via induttiva pura e il ricorso anche a presunzioni semplici prive cioè dei requisiti di gravità precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. n. 28311/2017; n. 19658/2020).

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio motivazionale, che nella sostanza si risolve in una critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione; in ogni caso è infondato, alla stregua delle considerazioni svolte a commento del primo motivo, che si intendono qui richiamate.

Il motivo non è quindi accoglibile, al pari del quarto che è privo di specificità e che non coglie la ratio decidendi.

Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro tremila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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