Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24857 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. un., 04/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 04/10/2019), n.24857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35423-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n.

2584/2018 depositata il 6/12/2018 nella causa tra:

COMUNE DI CANICATTI’;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COOPERATIVA CASA BELLA A R.L., + ALTRI OMESSI;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale chiede che la Corte, pronunciando a

Sezioni Unite sul proposto ricorso ed in accoglimento dello stesso,

dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Canicattì adiva la locale Sezione Distaccata del Tribunale di Agrigento al fine di ottenere il recupero della somma ad esso dovuta da Cooperativa concessionaria di diritto di superficie di area espropriata per la realizzazione di opere nell’ambito di piano PEEP per la costruzione di alloggi sociali.

L’adito Tribunale dichiarava la domanda inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo.

Il giudizio veniva riassunto innanzi a quest’ultimo ed il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Palermo, giudicando all’esito della svolta riassunzione, sollevava d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.

Il Giudice amministrativo, con ordinanza n. 2584/2018, riteneva, in particolare, che l’esame della domanda in origine promossa dall’Ente pubblico rientrava nella giurisdizione del Giudice ordinario.

In particolare lo stesso Giudice amministrativo affermava ed evidenziava che nella fattispecie non sussisteva alcun potere discrezionale della P.A. in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto di guisa che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, da quel Giudice riportata, doveva ritenersi sussistente la giurisdizione dell’A.G.O. e pertanto andava sollevato conflitto negativo di giurisdizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il proposto conflitto negativo di giurisdizione deve, innanzitutto, ritenersi pienamente ammissibile ai sensi del principio da ultimo ribadito da queste S.U. in base al quale il giudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, giacchè – ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59 il regolamento di giurisdizione di ufficio può essere sollevato solo dal Giudice successivamente investito mediante “traslatio iudicii” (Ord. 10 marzo 2014, n. 5493).

2.- Nel merito il proposto regolamento è fondato.

Infatti “rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione di diritto di superficie….su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione e l’identificazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione ed in ordine alla determinazione al predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.” (Cass. S.U. civ., Sent. n. 20419/2016, nonchè – in precedenza – n. ri 17142 e 9842/2011, 7573/2009 e 18257/2004).

Nella concreta fattispecie per cui è controversia l’oggetto della domanda proposta correttamente dal Comune innanzi all’A.G.O. consisteva nella condanna al pagamento di corrispettivo di concessione già determinato ex art. 9 dell’apposita convenzione stipulata inter partes il 14.3.1997. Conseguentemente il petitum era del tutto estraneo a profili inerenti l’esercizio di poteri amministrativi pubblici e la controversia non può che appartenere al Giudice ordinario.

3.- Il sollevato conflitto negativo di giurisdizione va accolto con la conseguente pronuncia di cui in dispositivo relativa alla declaratoria del Giudice competente.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara la giurisdizione del dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria e rimette le parti innanzi al competente Tribunale ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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