Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24856 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. un., 04/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/10/2019), n.24856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27060-2017 proposto da:

B.S.O.A.M., C.L.,

C.M.R., C.E., C.G.,

B.L.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROCCO BALDASSINI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GELA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO VERGA, rappresentato e difeso dall’avvocato AGATA

BURTONE;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 190/2017 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, depositata il 24/04/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, p.q.r.;

uditi gli avvocati Rocco Baldassini, Agata Burtone e Giorgio Santini

per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La controversia trae origine da una occupazione di terreni con demolizione del fabbricato sovrastante posta in essere dal Comune di Gela al fine di edificare il nuovo palazzo di giustizia.

2. I proprietari ricorsero alla giustizia amministrativa per ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali era stata disposta l’acquisizione delle aree di loro proprietà ai sensi dell’art. 43 del t.u. espropriazioni ed era stata respinta la domanda di condono edilizio relativa al fabbricato.

3. In seguito alla sentenza n. 293/2010 della Corte Costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U.E. il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) ha confermato, con sentenza n. 9/2012, la decisione del T.A.R. che aveva accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti di acquisizione ordinando al Comune la restituzione delle aree occupate e condannando l’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

4. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) ha rilevato che il Comune, a parte la possibilità di acquisire in via transattiva il consenso dei sigg.ri C. per la stipula di un contratto di vendita, avrebbe dovuto iniziare un nuovo procedimento espropriativo mentre allo stato era comunque tenuto a risarcire il danno provocato dalla occupazione illegittima.

5. Nel successivo procedimento di ottemperanza della sentenza n. 9/2012 è stato nominato un commissario ad acta. Quindi il C.G.A.R.S., pronunciando, con ordinanza n. 190/2017, sui reclami proposti dagli odierni ricorrenti e dal Comune di Gela avverso la relazione del 21/4-1.6.2015 e gli ulteriori atti del Commissario ad acta ha ordinato al Commissario di “proseguire nel procedimento di ottemperanza di quanto deciso dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 9/2012 nei sensi di cui in motivazione” concedendo ulteriore proroga dell’incarico sino al 31 dicembre 2017.

6. Nella motivazione della ordinanza n. 190/2017 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rilevato la intervenuta trasformazione dei terreni per l’avvenuta realizzazione su di essi del Palazzo di Giustizia di Gela e ha dato atto che l’Amministrazione comunale, oltre all’ipotesi di un acquisto dell’area concordata con i proprietari, per ottemperare alla sentenza n. 9/2012 dovrebbe esperire il procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del T.U.E. o altrimenti dovrebbe restituire l’area di proprietà C. e B., previa demolizione del Palazzo di Giustizia ivi realizzato; ha inoltre indicato, tenendo conto dei rilievi del Commissario ad acta i criteri che si dovrebbero seguire nella liquidazione dell’indennità relativa all’occupazione dell’area e per addivenire al risarcimento diretto a compensare la perdita della proprietà da parte dei sigg.ri B. e C.. Tuttavia la motivazione del C.G.A.R.S. si esprime inequivocamente nel senso di chiarire che nè il giudice dell’ottemperanza nè il suo ausiliare può attivare la procedura espropriativa ai sensi dell’art. 42 bis T.U.E. perchè è solo l’autorità che utilizza il bene per scopi di interesse pubblico che può assumere a decisione di espropriarlo attivando il procedimento eccezionale ex art. 42 bis. Dovranno quindi essere piuttosto il Comune di Gela e il Ministero della Giustizia, d’intesa fra loro, a decidere se determinarsi in tal senso anche se si tratta sostanzialmente di una decisione vincolata perchè l’alternativa potrebbe essere solo quella, irrealistica, della restituzione dell’area previo abbattimento dell’ivi esistente Palazzo di Giustizia. Ma quest’ultima – come ha precisato il C.G.A.R.S. – è una notazione meramente fattuale. Su tali presupposti il C.G.A.R.S., dopo aver indicato i criteri che a suo giudizio potrebbero essere segui:i nella determinazione di indennità e risarcimenti, ribadisce che le Amministrazioni intimate potranno azionare convenientemente, con ogni ausilio che potrà essere fornito dal Commissario ad acta adiuvato eventualmente dal consulente dallo stesso già nominato, la procedura di cui all’art. 42 bis “per porre fine a una situazione che allo stato vede l’occupazione illegittima dell’area sulla quale insiste il Tribunale di Gela”. A tale scopo di ausilio – ha concluso il C.G.A.R.S. – deve essere disposta una ulteriore proroga dell’incarico commissariale.

7. Ricorrono per cassazione i proprietari, sigg.ri C. e B., che, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 Cost., comma 8, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., censurano la ordinanza del C.G.A.R.S. per eccesso di potere e superamento dei limiti esterni della giurisdizione. I ricorrenti in sostanza lamentano l’invasione da parte del C.A.G.R.S. di una materia riservata in via esclusiva alla discrezionalità della pubblica amministrazione, avendo il C.G.A.R.S. deciso in ordine all’emissione del decreto di esproprio sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis (T.U.E.), con conseguente determinazione della relativa indennità e lamentano altresì l’invasione della giurisdizione di competenza del giudice ordinario, e segnatamente alla Corte di Appello, in materia di determinazione delle indennità espropriative, per aver imposto all’Amministrazione tutti i criteri, i parametri estimativi, i valori e i dati metrici estimativi nonchè le indennità espropriative da indicare nel decreto di esproprio sanante.

8. Propongono controricorso il Comune di Gela e il Ministero della Giustizia. Il Comune di Gela eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per non essere l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 190/2017 ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 110 c.p.a., e per non investire il ricorso una violazione dei limiti esterni della giurisdizione del C.G.A.R.S..

9. Il P.G. presenta requisitoria scritta con richiesta di accoglimento del ricorso relativamente alla liquidazione dell’indennità in quanto di competenza della giurisdizione ordinaria.

10. Le parti costituite depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO

CHE:

11. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del Comune di Gela. Anche al di là della sua denominazione l’ordinanza impugnata deve ritenersi, in base alla sua chiara motivazione e al dispositivo che ne consegue, un provvedimento meramente interlocutorio e ordinatorio che ha come solo contenuto cogente l’ordine al Commissario ad acta di proseguire nel procedimento di ottemperanza della sentenza n. 9/2012 dello stesso C.G.A.R.S. allo scopo di adiuvare le Amministrazioni intimate nell’instaurazione della procedura prevista dall’art. 42 bis del T.U.E. e con la finalità di porre fine alla occupazione illegittima dell’area su cui insiste il Tribunale di Gela.

12. Deriva da questo indiscusso contenuto della ordinanza che il provvedimento impugnato non ha nè il carattere della decisorietà e della definitività nè l’attitudine a passare in cosa giudicata. Come si è detto è la stessa motivazione a chiarire che è solo nel potere delle amministrazioni che utilizzano l’area occupata di promuovere o meno la procedura espropriativa ex art. 42 bis del T.U.E. Ne deriva l’assoluta non ingerenza del provvedimento nella sfera della discrezionalità amministrativa come pure per conseguenza va esclusa ogni incidenza della ordinanza nella determinazione di indennità e risarcimenti spettanti ai proprietari dell’area occupata perchè nel caso in cui le amministrazioni attivassero la predetta procedura espropriative le stesse evidentemente non sarebbero vincolate dalla parte della motivazione dell’ordinanza che si dedica a una verifica di criteri e quantificazioni delle possibili indennità e dei risarcimenti. L’indicazione dei criteri che secondo il C.G.A.R.S. dovrebbero essere seguiti in tale eventuale determinazione costituiscono solo un mero orientamento rivolto al Commissario ad acta per l’ausilio di cui le Amministrazioni potrebbero avvalersi sia nella prospettiva di una riapertura della trattativa con i ricorrenti che in quella della attivazione della procedura espropriativa ex art. 42 bis T.U.E. In nessun caso viene quindi, a maggior ragione, condizionata e invasa dal provvedimento impugnato la competenza dell’A.G.O. in materia.

13. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto si rivolge contro un provvedimento interinale e ordinatorio privo di qualsiasi attitudine al giudicato e non individua, se non fraintendendo il contenuto e la ratio decidendi dell’ordinanza, alcuna effettiva violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la presa d’atto dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

14. In considerazione della peculiarità della vicenda che ha interessato la proprietà dei ricorrenti e degli interventi giurisprudenziali e normativi che hanno reso particolarmente complesso il percorso giurisdizionale, l’attuazione del giudicato e il procedimento di ottemperanza, il Collegio ritiene sussistere i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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