Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24855 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. II, 09/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11227/2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO,

72, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORTOGHESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPIERO BALENA;

– ricorrente –

contro

C.S., CA.GA.VI., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato

DONATELLO CALAPRICE, rappresentati e difesi dall’avvocato GAIO

VITINIO CASULLI;

– controricorrenti –

e contro

CA.GA.VI., c.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1643/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/04/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, chiede che la Corte di

Cassazione accolga il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.L. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Bari la srl Giardini D’Oriente – controparte nella procedura arbitrale – e gli arbitri avv. C.S. ed avv. Ca.Ga. per sentir annullare il lodo arbitrale, reso tra le parti in dipendenza di clausola compromissoria presente nel contratto preliminare di compravendita d’immobile stipulato; per sentir dichiarare la nullità,poichè vessatoria, della clausola compromissoria,e così procedere, ex art. 2932 c.c., al trasferimento del bene in suo favore con il ristoro dei danni patiti.

Il Tribunale pugliese ebbe a rigettare le domande spiegate dalla P. e questa propose gravame avanti la Corte d’Appello di Bari, che rigettò l’impugnazione proposta.

La Corte pugliese osservava come la clausola compromissoria,stipulata nel contratto preliminare, prevedeva arbitrato irrituale,sicchè non poteva esser qualificata siccome vessatoria, ex art. 1341 c.c., non portando deroga alla competenza del Giudice ordinario;

come il contratto preliminare stipulato tra le parti non fosse stato redatto dal solo proponente nella forma del modulo o formulario per l’uso in una serie di rapporti, bensì frutto di contrattazione tra le parti;

come non risultasse in atti prova adeguata che gli arbitri, nel decidere la questione avessero operato con dolo, piuttosto che esser incorsi in mero errore di giudizio.

La P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi,che però non attingono la domanda specifica rivolta contro gli arbitri ma solamente la questione afferente la validità della clausola compromissoria e sue conseguenze. Hanno resistito depositando controricorso gli arbitri avv.ti Ca. e C., mentre gli altri due resistenti – gli ex soci della cessata srl Giardini d’Oriente – pur ritualmente raggiunti dalla notifica del ricorso non si sono costituiti in questo giudizio di legittimità.

E’ intervenuto il P.G. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La ricorrente,in prossimità di questa adunanza, ha depositato anche memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla P. s’appalesa fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia violazione della disciplina portata ex artt. 1469 bis, ter e quinquies c.c., in quanto la Corte pugliese non ebbe a rilevare la natura vessatoria della clausola di compromesso in arbitri irrituali alla luce della normativa a tutela del consumatore, significativamente diversa da quella prevista in art. 1341 c.c..

Con la seconda doglianza la P. rileva nullità della sentenza per omessa pronunzia ed omesso esame di un fatto decisivo,ossia il mancato apprezzamento della questione fattuale, discussa tra le parti, se la clausola compromissoria fosse stata oggetto di trattativa individuale tra le parti, ex art. 1469 ter c.c., comma 4, nel testo vigente all’epoca.

La seconda censura coglie nel segno e comporta l’assorbimento del primo mezzo d’impugnazione.

Difatti la Corte barese ha esaminato la questione solamente nella prospettiva della clausola vessatoria ex art. 1341 c.c., ma in sentenza non si ritrova cenno alcuno relativamente alla valutazione della legittimità della clausola compromissoria sotto il profilo del rispetto del dettato ex art. 1469 ter c.c..

Le due norme non paiono portare disciplina omologa, sicchè l’esame della questione di causa in relazione ad una d’esse non comporta implicitamente la valutazione dell’incidenza sulla fattispecie anche dell’altra norma,in quanto,come sottolineato dalla difesa della ricorrente e dal P.G., le due disposizioni citate risultano aver ambiti applicativi diversi e portare diversa disciplina.

La disposizione in art. 1469 bis e ter c.c., inerisce ai contratti tra professionista e consumatore e postula presunzione di vessatorietà superabile con la prova della specifica pattuizione della clausola, ritenuta in astratto di natura vessatoria dalle dianzi citate norme.

Quindi l’esame della pattuizione di specie sotto il profilo della rispondenza ai requisiti, ex artt. 1341 e 1342 c.c., come clausola vessatoria portata in condizioni generali di contratto ovvero in moduli e formulari predisposti da uno solo dei contraenti, non consente di ritenere esaminata anche – sebbene implicitamente per incompatibilità – la questione della conformità della clausola compromissoria alla disciplina relativa ai contratti stipulati tra soggetto professionista e consumatore.

Tale questione dovrà esaminare la Corte d’Appello di Bari, altra sezione, cui la questione,cassata la sentenza impugnata, va rimessa.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso,assorbito il primo,cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari altra sezione, che disciplinerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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