Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24855 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1384-2015 proposto da:

L.A.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO

STABILE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5033/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

5/05/2014, depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L.A.M.I., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 5033/04/2014, depositata in data 22/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF ed addizionali dovute, in relazione all’anno d’imposta 2007, seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile, – stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo in parte accolto il ricorso della contribuente, annullando l’atto impositivo limitatamente al recupero a tassazione della quota di incremento patrimoniale (riferita all’acquisto di un’autovettura) pari ad Euro 11.932,00.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che correttamente la sentenza dei giudici di primo grado era motivata sull’inutilizzabilità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, della documentazione prodotta dalla contribuente (al fine di giustificare la mancanza di capacita contributiva) soltanto in sede contenziosa, non avendo la medesima risposto al questionario trasmessole dall’Ufficio – contenente entrambi i requisiti necessari della concessione di un termine minimo al contribuente per l’adempimento richiesto e dello specifico avvertimento circa le conseguenze del mancato riscontro alle richieste dell’Amministrazione finanziaria – e neppure avendo dimostrato l’impossibilità di produzione documentale “per causa di forza maggiore”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

La ricorrente ha depositato memoria e documenti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la ricorrente ha dato atto del rigetto, da parte di altra C.T.R, della Campania, per inammissibilità, del ricorso per revocazione proposto avverso la stessa sentenza della C.T.R. della Campania Sezione staccata di Salerno, in questa sede impugnata.

2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè dei principi generali di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3 recepiti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 essendo stata applicata la sanzione procedurale prevista dall’art. 32 suddetto al c.d. redditometro, disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, il cui testo novellato dal D.L. n. 78 del 2010 ha previsto l’obbligo di avviare con il contribuente un contraddittorio preventivo. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, derivata dalla violazione di legge di cui al primo motivo, perchè priva “di uno dei requisiti indispensabili (art. 132 c.p.c.) per il raggiungimento dello scopo”.

I due motivi, da trattare unitariamente (avendo, comunque, la stessa parte ricorrente correlato il secondo al primo), sono infondati.

Questa Corte ha già affermato che “in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, (nonchè, in materia di IVA, dall’omologa disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 5,), per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede preconteniosa” (Cass. 22126/2013; Cass. 10489/2014).

Nella specie, peraltro, la prova da parte dell’Amministrazione di avere, con l’invio del questionario, fissato un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, è stata data, come accertato dalla C.T.R..

L’art. 32, comma 4 citato disciplina una peculiare attività istruttoria che l’Ufficio può condurre nell’adempimento della potestà accertativa (l’invio di questionario al contribuente per fornire dati, notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento) ed è applicabile ai vari tipi di accertamento (sintetico, analitico-induttivo, etc…).

Nella specie, poi, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico notificato, in relazione all’anno d’imposta 2007, anteriormente dunque all’entrata in vigore della modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Cass. 22746/2015).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia un vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, correlato al mancato esame – frutto della “falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – della documentazione prodotta dalla contribuente solo in sede contenziosa.

Il suddetto motivo, stante il rigetto del primo motivo, è, di conseguenza, assorbito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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