Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24854 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.I., M.C. e D.L.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla via A. Doria n. 48, presso

l’avv. ABBATE FERDINANDO EMILIO, dal quale sono rappresentati e

difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 28

aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ranieri per delega del difensore dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 28 aprile 2008, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da G. I., M.C. e D.L.F. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dagli istanti nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria ed agl’interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali previsto dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, artt. 3 e 4.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, si era concluso in primo grado con sentenza dell’11 novembre 1998 ed in appello con sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in quattro anni per la prima fase e due anni per la seconda, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, escludendo pertanto la sussistenza della violazione per il giudizio di primo grado e determinando in cinque anni il ritardo nella definizione di quello di secondo grado.

Tenuto conto dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha quindi liquidato il danno non patri-moniale subito da ciascun ricorrente in complessivi Euro 2.500,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione della modestia della pretesa economica azionata e della conseguente limitatezza de patema d’animo cagionato dalla vicenda processuale, non incidente sui beni fondamentali della vita e della persona.

2. – Avverso il predetto decreto la G., la M. ed il D.L. propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nella determinazione della ragionevole durata del giudizio di primo grado, la Corte d’Appello si è discostata dai parametri elaborati dalla Corte EDU senza fornire un’adeguata motivazione, e sottolineando anzi la semplicità della controversia, la quale, avendo ad oggetto un rapporto di pubblico impiego, avrebbe dovuto essere trattata con particolare sollecitudine.

1.1. – Il motivo è fondato.

E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la nozione di ragionevole durata del processo ha carattere relativo ed elastico, essendo condizionata da parametri che, in quanto strettamente legati alla singola fattispecie, non consentono il riferimento a cadenze temporali ed a schemi valutativi predefiniti.

La L. n. 89 cit., art. 2, comma 2, prevede che l’accertamento della violazione va condotto in concreto, avendo riguardo alla complessità del caso e, in relazione alla stessa, al comportamento delle parti e del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. E’ stato tuttavia precisato che, pur risolvendosi in un apprezzamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, la valutazione della ragionevolezza della durata non può prescindere dal dovere del giudice italiano, chiamato ad applicare la L. n. 89 del 2001, di darne un’interpretazione conforme alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte EDU, nei limiti in cui tale interpretazione sia resa possibile dal testo della legge, e sempre che un eventuale contrasto con la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non ne sia possibile un’interpretazione adeguatrice alla Carta fondamentale. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, occorre avere riguardo ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, dai quali il giudice di merito può discostarsi, purchè in misura ragionevole, e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (cfr. Cass., Sez. 1, 10 marzo 2006, n. 5292; 26 aprile 2005, n. 8600).

Nella specie, la motivazione addotta a sostegno dell’accertata lesione del diritto alla ragionevole durata del processo appare tutt’altro che immune da vizi, avendo la Corte d’Appello determinato la predetta durata in sei anni per entrambi i gradi del giudizio presupposto, senza esplicitarne adeguatamente le ragioni, ed incorrendo anzi in un’evidente contraddizione. Pur richiamando i parametri cronologici elaborati dai Giudici di Strasburgo, essa vi si è infatti attenuta soltanto con riguardo al giudizio amministrativo di appello, la cui durata ragionevole è stata stimata in due anni, mentre per il giudizio di primo grado ha reputato adeguata una durata di almeno quattro anni, senza addurre sufficienti ragioni a sostegno della scelta di discostarsi dalla durata triennale ordinariamente ritenuta congrua dalla Corte EDU. La valutazione compiuta non appare sorretta da appropriate considerazioni in ordine alle concrete modalità di svolgimento del giudizio, risultando motivata mediante il riferimento alla non particolare complessità della controversia ed alla condotta non ostruzionistica delle parti, le quali avrebbero dovuto logicamente condurre a ritenere che il giudizio dovesse essere definito in un lasso di tempo, se non più breve, quanto meno non superiore a quello ordinariamente ritenuto ragionevole.

Se è vero, infatti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, la mera attinenza del giudizio presupposto ad un rapporto di pubblico impiego non giustifica, ai fini della valutazione in ordine all’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata, il riferimento a standards inferiori a quelli ritenuti adeguati dalla Corte EDU con riguardo ad altre tipologie di controversie, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, la natura lavoristica o previdenziale del giudizio, anche laddove impone l’applicazione di un rito speciale, non comporta l’adozione di forme diverse di organizzazione del lavoro, tali da differenziarne il corso in rapporto all’oggetto della controversia (cfr. Cass., Sez. 1. 6 giugno 2011, n. 12172; 30 ottobre 2009, n. 23047). è anche vero, però, che, ove la risoluzione della questione sottoposta all’esame del giudice non renda necessaria un’articolata istruttoria o la trattazione di problemi giuridici di particolare difficoltà, è lecito aspettarsi che la definizione del giudizio abbia luogo in tempi particolarmente rapidi.

2. – L’accoglimento del primo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nelle parti riguardanti la liquidazione dell’indennizzo ed il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 6, 13, 35 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5 nonchè l’omissione e/o l’insufficienza della motivazione, lamentando l’avvenuto riconoscimento di un indennizzo irragionevolmente inferiore a quello accordato in casi analoghi dalla Corte EDU e l’omessa liquidazione dei diritti di avvocato.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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