Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24854 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 15/09/2021), n.24854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3519-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.L.;

EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati-

avverso la sentenza n. 1391/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 165/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che aveva accolto il ricorso proposto da T.L. avverso cartella di pagamento per imposta di registro 2007;

il contribuente ed il Concessionario sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13) e si lamenta che la cartella impugnata era stata emessa a seguito della sentenza, passata in giudicato, di parziale annullamento dell’avviso di liquidazione di imposta di registro, ad essa sotteso, con conseguente sgravio, e che erroneamente dunque la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che fosse necessaria l’emissione di un ulteriore avviso di liquidazione;

1.2. la doglianza è infondata;

1.3. in tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono, infatti, illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (cfr. Cass. nn. 740/2019, 13445/2012);

1.4. anche le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine ad un contrasto al suo interno, hanno peraltro statuito che l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (cfr. Cass. Sez. U, n. 758/2017);

1.5. l’accertamento emesso a tutela di un credito tributario diviene quindi illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo, poiché tale sentenza fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (cfr. Cass. nn. 19078/2008, 20526/2006, 8417/2004);

1.6. tali principi vanno applicati anche nel caso in esame, dovendo pervenirsi alla medesima conclusione per quanto concerne i riflessi di una pronuncia, in giudicato, di parziale annullamento di un avviso di liquidazione di imposta sulla successiva, ad esso connessa, cartella di pagamento;

2. al rigetto della suddetta censura consegue il rigetto anche del secondo motivo, relativamente all’annullamento integrale, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della cartella impugnata, senza provvedere a rideterminare il dovuto, atteso che, come dianzi illustrato, la sentenza che dispone l’annullamento dell’atto impositivo da esse presupposto fa venir meno il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che a ciò possa sopperire l’intervento del Giudice tributario;

3.1. rimane infine assorbito il terzo motivo, con cui si censura l’ulteriore affermazione della Commissione Tributaria Regionale circa l’illegittimità dell’atto impugnato stante le eccezioni sollevate dalla contribuente in merito all’erroneità dell’aliquota di imposta applicata dall’Ufficio;

3.2. trattasi di censura rivolta contro una ratio concorrente a quella censurata nel primo motivo, la cui infondatezza rende quindi priva di interesse la decisione in ordine alla ulteriore ratio concorrente;

4. si impone, in conclusione, il rigetto del ricorso;

5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti rimaste intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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