Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24854 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24854 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 6953-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 05/11/2013

- ricorrenti contro
VENTRONE SAVERIO;

– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 25.5.2011, depositata il 19/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 06953 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2310/2011 del TRIBUNALE di SANTA

R.g.n. 6953-12 (ud. 10.10.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2310 del 19 agosto
2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 2728 del 2010, che aveva accolto la
domanda di Saverio Ventrone, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato
dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di energia

elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della
Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta>>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
Servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il ricorso appare ritualmente notificato personalmente nei confronti del Ventrone,
in quanto la sentenza impugnata, pur indicandone la domiciliazione presso un difensore,
l’Avv. Ida Colandrea, senza, peraltro, alcuna indicazione del luogo, lo dice espressamente
nell’intestazione come “appellato contumace” e, quindi, nella motivazione precisa che egli
rimase contumace.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
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Est. Cons. taffaele Frasca

R.g.n. 6953-12 (ud. 10.10.2013)

1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la

previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 12,
lettera h) della legge 481/1995 in relazione all’art. 1196 c.c. — Insufficiente e
contraddittoria motivazione” e vi si sostiene che la pretesa efficacia integrativa della
delibera sarebbe contraria al principio emergente dall’art. 11196 c.c., nonché l’omessa ed
insufficiente motivazione al riguardo.
Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2.1. I primi cinque motivi, afferendo sotto vari profili alla questione della idoneità
dell’art. 6, comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto,
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Est. C ns. Raffaele Frasca

R.g.n. 6953-12 (ud. 10.10.2013)

possono essere considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume
del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8
giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di
motivi identici in una controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni
rese a seguito della stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro
decisioni di tribunali che avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni (che si fanno

carico di tutte le questioni poste dai motivi e svlte nella motivazione dell’impugnata
sentenza) il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: «Il
potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera h), si può concretare anche
nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di
servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai
sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche
in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime
siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga
venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,
restando, invece, esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore>>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,
di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
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Est. Conk. Raae1e Frasca

R.g.n. 6953-12 (ud. 10.10.2013)

all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che «Mette conto di osservare, tuttavia, che la
pertinenza nella specie dell’istituto di cui all’art. 1374 c.c. sembrerebbe doversi escludere,
poiché la norma postula l’integrazione del contratto con riguardo ad aspetti non regolati
dalle parti e, quindi, svolge tradizionalmente una funzione suppletiva e non di imposizione
di una disciplina imperativa, come accade per l’istituto di cui all’art. 1339 c.c.» e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è

certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi cinque motivi.
Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda del
6
Est. Cori. Raffaele Frasca

R.g.n. 6953-12 (ud. 10.10.2013)

Ventrone. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Saverio Ventrone alla
rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di
cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Depositata in Cancelleria

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile-3 il 10 ottobre

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