Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24854 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. II, 04/10/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 04/10/2019), n.24854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18508-2015 proposto da:

COSTRUZIONI IL PAESE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PERONE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO MOLZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1535/2013 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 17/05/2013; e il provv. C.A. Bologna n. cron. 2008/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1535, in data 12.4/17.5.2013, in accoglimento dell’opposizione proposta da P.R.: revocava il decreto ingiuntivo n. 2272/2005 emesso nei confronti del P. su ricorso della società Costruzioni Il Paese s.r.l. per il pagamento della fattura n. (OMISSIS) dell’importo di Euro59.939,49 preteso a saldo del prezzo delle opere edili eseguite nell’immobile (OMISSIS), come descritte nella “nota del 06/04/2002 (6 fase), ultimi interventi ordinati dalla proprietaria”; condannava la società ricorrente al pagamento, a favore del P., di Euro 98.455,34 di cui Euro 5.934,93 per corrispettivo delle opere appaltate pagato in più rispetto al dovuto; Euro 71.180,41 pari alla somma corrisposta dal P. a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del d.i. parimenti risultata non dovuta, Euro 21.340 quale costo dei lavori di ripristino delle opere risultate affette dai vizi lamentati dall’opponente; spese a carico della Costruzioni Il Paese comprese quelle dell’espletata C.T.U..

Avverso la sentenza ha proposto appello la società Costruzioni Il Paese s.r.l. per diversi motivi.

Si costituiva P.R., chiedendo la conferma della sentenza.

La Corte di Bologna, con ordinanza n. 2008/2014, dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

La cassazione della sentenza n. 1535 del 2013 del Tribunale di Bologna nonchè dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta dalla società Costruzioni Il Paese srl, con ricorso affidato a quattro motivi. La società ricorrente lamenta: a) con il primo motivo nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione della stessa, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (onere della prova) e dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) con il secondo motivo, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1657 c.c. (determinazione del corrispettivo) e art. 1666 c.c. (verifica e pagamento di singole partire) nonchè dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove); c) nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto (conclusioni CTU a fronte del quesito posto, anche in realzio0ne ai mezzi istruttori dedotti dalle parti e su cui il Giudice non ha assunto alcuna pronuncia) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; d) nullità dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. per violazione delle disposizioni di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

P.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 348 bis c.p.c., comma 1 stabilisce che fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Quando ciò accade, il ricorso per cassazione va proposto contro la sentenza di primo grado. Il termine per impugnare in cassazione la sentenza di primo grado e/o l’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per manifesta infondatezza nel merito, ai sensi del predetto art. 348-bis c.p.c., decorre, a mente dell’art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, dell’anzidetta ordinanza. Tuttavia, tale termine corrisponde al cd. termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta), dovendosi escludere l’applicazione dell’art. 327 c.p.c. (indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.), operante solo nel caso in cui la comunicazione ovvero la notificazione siano mancate.

Ora, nel caso in esame, l’ordinanza di declaratoria di inammissibilità è stata depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014 e in pari data comunicata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Bologna mediante PEC alle parti costituite in giudizio. Considerato che il ricorso è stato notificato il 27 luglio 2015 e cioè oltre il termine breve di sessanta giorni (a decorrere dalla comunicazione), e, comunque, anche oltre il termine lungo di sei mesi dal deposito della stessa ordinanza. Il ricorso, pertanto, inammissibile.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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