Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24853 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. II, 04/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 04/10/2019), n.24853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1720 – 2015 R.G. proposto da:

D.C.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato

in Roma, alla via Nicola Ricciotti, n. 11, presso lo studio

dell’avvocato Costanza Acciai che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DOMUS AUREA s.a.s. – p.i.v.a., (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al

viale delle Milizie, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Stefano

D’Acunti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

S.A.E., – c.f. (OMISSIS);

– intimato –

avverso – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 – la sentenza n.

16292 del 20/24.12.2013 del tribunale di Milano;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato l’agenzia immobiliare “Domus Aurea” s.a.s. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano D.C.G. ed S.A.E..

Chiedeva che i convenuti fossero condannati a corrisponderle, rispettivamente, la somma di Euro 12.000,00 e la somma di Euro 8.000,00, oltre i.v.a. ed interessi, a titolo di provvigione per la compravendita di un immobile in Milano, alla via G. Sismondi, n. 55;

Resisteva S.A.E..

Resisteva D.C.G..

Con sentenza n. 16292/2013 l’adito tribunale accoglieva integralmente le domande dell’accomandita attrice.

Proponeva appello S.A.E..

Proponeva appello incidentale D.C.G..

Resisteva la “Domus Aurea” s.a.s..

Con ordinanza dei 17.6/3.7.2014 la corte d’appello di Milano dichiarava inammissibili i gravami ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento.

Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso D.C.G.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “Domus Aurea” s.a.s. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

S.A.E. non ha svolto difese.

La controricorrente s.a.s. ha depositato memoria.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, siccome tardivamente proposto.

Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, il termine “breve” di sessanta giorni, ex art. 325 c.p.c., comma 2, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello (circa il riferimento all’art. 348 ter c.p.c., comma 3, al termine “breve” cfr. Cass. sez. un. 11.5.2018, n. 11850).

La comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione previsto (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 26.9.2018, n. 23057; Cass. (ord.) 30.9.2016, n. 19352; Cass. sez. lav. 11.9.2015, n. 18024).

Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

L’ordinanza recante declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dei gravami – pronunciata in esito al giudizio d’appello iscritto innanzi alla corte di Milano al n. 568/2014 r.g. – è stata comunicata all’avvocato Costanza Acciai, difensore dell’appellante, in questa sede ricorrente, D.C.G., all’indirizzo di posta elettronica certificata in data 3.7.2014 (alle ore 9.20; ricevuta avvenuta consegna: 17501080. Cfr. Cass. (ord.) 9.2.2016, n. 2594, secondo cui la comunicazione può avvenire nello stesso giorno della pubblicazione).

In particolare la comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. all’avvocato Costanza Acciai, oltre al riferimento al nominativo del consigliere relatore ed al numero (568/2014) di iscrizione nel ruolo generale del procedimento innanzi alla corte milanese, reca il testo dell’ordinanza (“segue testo inviato con la P.E.C.”: cfr. pag. 2) nonchè univoca descrizione della natura del provvedimento adottato: “ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c.” (cfr. Cass. sez. lav. 7.1.2019, n. 134, secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, – essendo soggetto ad una disciplina speciale, derogatoria delle disposizioni generali sul termine cd. breve di impugnazione, sulla quale non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2 – decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico).

In questo quadro si rappresenta altresì quanto segue.

Da un canto, la comunicazione, comprensiva del testo, dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. – espressamente indicata (nella comunicazione) come tale – dell’appello iscritto al n. 568/2014 r.g. è stata idonea a consentire al difensore di D.C.G., destinatario della comunicazione telematica certificata, di aver senza equivoci piena contezza della natura del provvedimento adottato e quindi del regime d’impugnazione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 3.

D’altro canto, il ricorso a questa Corte di legittimità è stato avviato per la notifica a mezzo posta in data 3.1.2015, allorchè il termine “breve” di sessanta giorni (a far data dal 3.7.2014) era ampiamente decorso.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente “Domus Aurea” s.a.s. le spese – liquidate come da dispositivo – del presente giudizio di legittimità.

S.A.E. non ha svolto difese; nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei suoi confronti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, D.C.G., a rimborsare alla controricorrente, “Domus Aurea” s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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