Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24852 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M.L., P.M., A.N. e

P.G., elettivamente domiciliati in Roma, alla Via A.

Doria n. 48, presso l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale sono

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 17

aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Ranieri per delega del difensore dei ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 17 aprile 2008, la Corte di Appello di Roma, dopo averne disposto la riunione, ha accolto le domande di equa riparazione separatamente proposte da P.M.L., P.M., A.N. e P.G. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, promosso dagli istanti nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nel mese di maggio 1997, si era concluso con sentenza del 5 ottobre 2004, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla natura della questione controversa ed alla fase processuale, quantificando in quattro anni il ritardo nella definizione del giudizio. Ha quindi liquidato equitativamente il danno non patrimoniale subito da ciascun ricorrente in complessivi Euro 3.200,00, pari ad Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione del disagio, della sofferenza e dello stress causato dal predetto ritardo, nonchè di ulteriori fattori oggettivi e soggettivi, e segnatamente dell’avvenuto rigetto della domanda proposta dinanzi al giudice amministrativo.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo indicato in sette anni e cinque mesi la durata effettiva del giudizio presupposto ed in tre anni quella ragionevole, ha determinato in soli quattro anni il ritardo nella definizione del giudizio, in relazione al quale ha provveduto alla liquidazione del danno.

1.1. – Il motivo è fondato.

Il procedimento seguito dalla Corte territoriale per la liquidazione del danno derivante dalla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo non risulta infatti conforme ai criteri dettati dal comma 3, dell’art. 2 cit., il quale, nell’attribuire al giudice il potere di determinare la riparazione a norma dell’art. 2056 cod. civ., conferisce rilievo, a tal fine, al solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, in tal modo escludendo espressamente la possibilità di tener conto di un arco temporale più ampio, ma sottintendendo anche la necessità di assicurare la riparazione dell’intero pregiudizio derivante dall’eccessivo protrarsi della vicenda processuale.

L’omessa liquidazione del danno subito dai ricorrenti in relazione ai cinque mesi di ulteriore protrazione del giudizio non tenuti in conto dalla Corte d’Appello non è d’altronde ascrivibile ad una mera svista di quest’ultima, avendo essa espressamente escluso la rilevanza di tale frazione temporale, solo perchè inferiore a sei mesi, in contrasto con la predetta disposizione, la quale non subordina a limiti quantitativi la rilevanza del ritardo nella definizione del giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, 11 dicembre 2009, n. 25973; 12 ottobre 2005, n. 19788).

L’errore compiuto dalla Corte territoriale non è dunque qualificabile come mero errore di calcolo, suscettibile di correzione da parte del medesimo giudice che ha pronunciato il decreto con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., e segg., non avendo ad oggetto l’applicazione delle regole matematiche che presiedono al tipo di operazione aritmetica compiuta ai fini della determinazione del ritardo, ma l’individuazione del dati numerici da porre a base del calcolo, e configurandosi pertanto come error in judicando, correttamente dedotto nella specie con il ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 11 novembre 2003, n. 16903; Cass., Sez. 3^, 5 agosto 2002, n. 11712).

2. – Non merita invece accoglimento il secondo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13, 35 e 41 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omissione e/o l’insufficienza della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato l’indennizzo in misura irragionevolmente inferiore a quella riconosciuta in casi analoghi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, omettendo di considerare la natura lavoristica della controversia e conferendo invece rilievo a non meglio precisati fattori oggettivi e soggettivi, tra i quali l’esito sfavorevole della lite, senza che fosse stato accertato alcun abuso degli strumenti processuali.

2.1. – Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali criteri risultano sostanzialmente rispettati nel decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello, in relazione all’accertato ritardo di quattro anni nella definizione del giudizio presupposto, ha riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo che, pur risultando inferiore, nell’importo unitario (Euro 800,00), a quello ritenuto congruo dalla Corte EDU per gli anni successivi al terzo, può ritenersi conforme, nel suo complesso (Euro 3.200,00), ai parametri elaborati dai Giudici di Strasburgo. Questa sostanziale corrispondenza fa apparire secondario il riferimento, contenuto nel decreto impugnato, al rigetto della pretesa avanzata nel giudizio presupposto, la cui considerazione, non avendo assunto portata decisiva ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, è di per sè insufficiente a giustificare l’accoglimento delle censure sollevate dai ricorrenti.

2.2. – Quanto poi alla mancata considerazione dell’oggetto del giudizio presupposto, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un maggiore indennizzo (e segnatamente, nei casi più volte esaminati anche da questa Corte, un bonus forfetario aggiuntivo), in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior importo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il maggior indennizzo in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – E’ infine fondato il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto, sulle somme liquidate, gl’interessi legali con decorrenza dalla data della decisione, anzichè da quella della proposizione della domanda.

3.1. – Il diritto all’equa riparazione non postula infatti l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma è ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole; la relativa obbligazione si configura pertanto non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege avente carattere indennitario, con la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, purchè richiesti, dalla data di deposito del ricorso, conformemente al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass., Sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 2248; 13 aprile 2006, n. 8712).

4. – L’accoglimento del primo e del terzo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato anche nella parte concernente la liquidazione delle spese processuali, rende infine superfluo l’esame del quarto motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nel condannare la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali, ha riconosciuto un importo unico per onorario e diritti di avvocato, nonostante la riunione dei procedimenti fosse stata disposta soltanto all’esito della discussione in camera di consiglio, in tal modo pervenendo alla liquidazione di un importo inferiore a quello minimo risultante dall’applicazione della tariffa professionale.

5. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti dell’indennizzo complessivamente dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, liquidato in relazione all’intero ritardo accertato dalla Corte d’Appello e sulla base dell’importo unitario dalla stessa determinato (Euro 800,00 per anno), sul quale sono altresì dovuti gl’interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di equa riparazione.

6. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Ai fini della liquidazione, occorre peraltro tenere conto della circostanza che i ricorrenti, dopo aver agito unitariamente nel giudizio presupposto, in tal modo dimostrando di non aver interesse ad una diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto distinte domande per l’equa riparazione, con identico patrocinio legale, in tal modo dando luogo ad una pluralità di procedimenti inevitabilmente destinati alla riunione, in quanto connessi per l’oggetto ed il titolo. Tale condotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, contrasta con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, configurandosi pertanto come abuso del processo, che non è sanzionarle con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, mediante la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (cfr. Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2011, n. 9962; 3 maggio 2010, n. 10634).

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a P.M.L., P.M., A.N. e P.G. la somma di Euro 3.550,00 ciascuno a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.462,00, ivi compresi Euro 850,00 per onorario, Euro 512,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 800,00, ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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