Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24852 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 06/03/2020, dep. 15/09/2021), n.24852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Esnestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21466/2014 R.G. proposto da:

Rececom Soc. Consortile a r.l. in liquidazione rappresentati e difesa

dall’Avv. Fausta Antonella Cirillo (in sostituzione del precedente

Difensore, deceduto nel frattempo), presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, corso Umberto I n 47,

giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 617/23/14, depositata il 22 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella

camera di consiglio del 6 marzo 2020.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.1-La Rececom Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugna l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate di Napoli 2, sulla base di due p.v.c., accerta per l’anno di imposta 2006 un maggiore reddito di impresa, che recupera a tassazione per Ires, Irap e Iva.

1.2- La Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 381/5/11 depositata il 14 aprile 2011 accoglie parzialmente il ricorso, annullando l’accertamento solo in relazione “alla quota parte di interessi attivi di Euro 12.777,77” (decisione passata in giudicato) e lo rigetta relativamente alla “indebita deduzione della somma di Euro 460.000,00…perché inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti”.

1.3- La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe, rigetta l’appello del contribuente. In particolare rileva: -) l’infondatezza dell’eccezione di mancanza di motivazione della sentenza di primo grado; -) l’infondatezza dell’eccezione di mancata allegazione dei p.v.c. all’avviso di accertamento; -) l’oggettiva inesistenza delle operazioni indicate in tre fatture per l’importo complessivo di Euro 460.000,00 emesse dalla società Market Management, con sede in Barcellona.

1.4- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale propone ricorso la società contribuente con un unico articolato motivo, chiedendo cassarsi la decisione con ogni consequenziale provvedimento.

1.5- L’Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso perché inammissibile e/o infondato.

1.6- Con memoria depositata il 25 febbraio 2020 si costituisce per la società ricorrente l’Avv. Fausta Antonella Cirillo, in sostituzione del precedente Difensore nel frattempo deceduto, Avv. Roberto Azzurro.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.- Con l’unico motivo di ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.” perché i giudici del merito avrebbero illegittimamente fondato le proprie decisioni sul risultato di una induzione arbitraria che l’Ufficio aveva ab initio fondata su meri indizi del tutto inidonea a sostenere la pretesa accertatoria”;

2.1- L’Agenzia delle entrate contrasta questo motivo di ricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

3.- Preliminarmente la Corte rileva che va attribuita natura necessariamente illustrativa dei motivi del ricorso già proposti alla memoria di costituzione di un nuovo difensore in sostituzione dell’autore del ricorso, poiché una volta consumato il potere di impugnazione, in base ai rimedi processuali disciplinati dal codice di procedura civile nei termini previsti, non è possibile introdurre altre e diverse questioni, se non chiarendo quelle in precedenza dedotte.

3.1- Tanto premesso, ritiene la Corte che ricorrano diverse cause di inammissibilità del ricorso. In primo luogo non viene indicato quale sia il vizio della sentenza impugnata fra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c.; la censura proposta dal ricorrente, infatti, è riconducibile a diversi possibili vizi, con mancanza assoluta di specificità delle argomentazioni riferibili ad alcuno di essi, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata” dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge; per questo “e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.” (ex multis Cass. n. 11603/2018).

3.2- In secondo luogo il ricorso manca del requisito dell’autosufficienza, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. La ricorrente lamenta infatti l’omessa valutazione da parte dei giudici del merito di documenti che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, né allega ad esso, ed infine non “localizza” nell’ambito del giudizio di merito con l’indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione.

3.3- Il ricorso, infine, appare inammissibile anche perché, sotto l’apparenza della censura mossa, contrasta in realtà la valutazione di merito della sentenza impugnata, e mira ad una rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo, inammissibile in sede di legittimità.

4- In conclusione, pertanto, per effetto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con addebito delle spese processuali alla parte soccombente, e possibile raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500 (duemilacinquecento) complessivi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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