Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24851 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18096/2006 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

dell’omonima impresa edile, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20, presso l’avvocato LAVIENSI Maria (STUDIO

CIPOLLONI), rappresentato e difeso dall’avvocato CASSOTTA GIORGIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPRESA DICORATO S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del

Curatore Avv. A.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PORCELLUZZI Domenico, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Curatela del Fallimento Impresa Dicorato s.p.a. agiva L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti corrisposti nel biennio anteriore al fallimento del (OMISSIS) dalla società, quale appaltatrice dei lavori di sistemazione idraulico-agraria del bacino imbrifero della diga del Rendine, al subappaltatore C.M., consistiti nella indicazione di questi come beneficiario di alcuni pagamenti dovuti dal Consorzio committente all’Impresa Dicorato, per alcuni stati di avanzamento; in subordine, per la declaratoria di inefficacia dei soli pagamenti intervenuti nell’anno anteriore al fallimento, nel minore importo di L. 1.200.342.241, L. Fall., ex art. 67, comma 2;

oltre interessi e rivalutazione.

Il C. si difendeva.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale e condannava il C. a restituire alla Curatela la somma di Euro 849.630,62, oltre interessi e spese.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 16/2/2006, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte del merito, premesso che il gravame del C. era univocamente orientato a contestare la sussistenza dei requisiti della inefficacia dei pagamenti sotto il profilo della L. Fall., art. 67, comma 2, e non già del comma 1, n. 2, domanda principale accolta dal Tribunale, ma che, sia pure in modo confuso e contraddittorio, erano state comunque almeno in parte fatte valere censure pur sempre relative a profili trattati dal Tribunale, ha ritenuto tardiva l’eccezione della mancata prova del pagamento attraverso le quattro deleghe in favore del C. nonchè inveritiera, atteso che lo stesso appellante aveva sollecitato la compensazione tra le somme pretese dalla Curatela e quelle ancora a credito, rilevando che comunque il Fallimento si era avvalso delle scritture contabili ex art. 2709 c.c..

Quanto al requisito soggettivo, premesso che spettava all’appellante fornire la prova della propria inscientia decoctionis, la Corte del merito ha rilevato che i dati di fatto ed eventi riportati in sentenza (le dichiarazioni univoche dei testi, le iscrizioni ipotecarie, le numerose esecuzioni immobiliari)erano stati utilizzati per evidenziare il grave stato di dissesto della Dicorato, manifesto già prima delle cessioni di credito in oggetto, e che già detto tipo di operazione, ovvero la cessione di crediti futuri, era eloquente manifestazione della incapacità di far fronte con i normali mezzi di pagamento alle proprie obbligazioni.

A fronte di detto univoco quadro probatorio, dovevano ritenersi irrilevanti la ubicazione in altra regione della ditta Costantino e la distanza tra questa ed il luogo della commessa.

Infine, la Corte del merito ha ribadito l’anormalità dell’operazione, derivante dalla circostanza che l’estinzione delle passività maturate e maturande verso la Costantino era stata assunta dalle parti a scopo ulteriore rispetto alla causa tipica del negozio concretamente adoperato, di cessione del credito.

Ricorre il C. sulla base di quattro motivi.

Resiste il Fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, per assenza di prova temporale ed effettiva del pagamento.

Secondo il C., dalla mera lettura dell’art. 111, degli atti di cessione, si evince che la cessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’effettuazione dei lavori oggetto della prestazione sinallagmatica, e – l’art. 7 prevede che il credito definitivo sarà certificato da apposita contabilità finale da redigersi in contraddittorio.

1.2.- Con il secondo motivo, il C. denuncia violazione o erronea e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, per mancanza di prova di conoscenza dello stato di decozione del debitore alla data dei singoli pagamenti; gli elementi probatori offerti sono privi dei presupposti minimi di gravità, precisione, concordanza: si trattava di impresa operante fuori regione, i ritardi nei pagamenti ai dipendenti erano avvenuti solo negli ultimi mesi, ed i lavori affidati alla Dicorato superavano i L. 50 miliardi.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione o erronea e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, commi 1 o 2, per mancanza di prova della anormalità del pagamento; nel caso di specie, essendo il pagamento previsto ab origine coevo al sorgere del credito, con funzione di garanzia e non solutoria, non poteva ritenersi quale mezzo anormale.

1.4.- Con il quarto motivo, il C. denuncia violazione o erronea e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, commi 1 o 2, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della prova della scientia decoctionis e normalità del pagamento.

La Corte del merito fa riferimento ad elementi indiziari, ma trascura di valutare la dimensione della commessa, la notevole entità economica dell’Impresa Dicorato, e che non vi era stato alcun mutamento nelle modalità di pagamento da parte della Dicorato alla Costantino.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Pur articolato sotto il profilo della L. Fall., art. 67, comma 2, mentre si discute della domanda principale, proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, il motivo, censurando la prova dei pagamenti, può essere valutato sotto il profilo della domanda accolta, ma si appalesa inammissibile, in quanto non coglie in alcun modo la ratio decidendi della Corte del merito sul punto, che ha concluso sia per la tardività dell’eccezione che per la infondatezza alla stregua dei rilievo effettuato in relazione al comportamento processuale dello stesso C. ed al ricorso del Curatore alle risultanze delle scritture contabili, a norma dell’art. 2729 c.c..

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha infatti articolato la censura avuto riguardo alla fattispecie di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, e quindi in modo del tutto incongruo rispetto alla domanda accolta sotto il profilo della L. Fall., comma 1, n. 2.

2.3.- Il terzo motivo, rivolto a censurare la violazione di legge, per la ritenuta anormalità del pagamento, si limita a riportare massime di giurisprudenza, nel resto ribadendo, del tutto genericamente, che nel caso non si pone l’anormalità del pagamento, essendo lo stesso ab origine previsto come coevo al sorgere del debito con funzione di garanzia e non solutoria: è agevole rilevare che il ricorrente non ha censurato la specifica argomentazione addotta dalla Corte del merito sul punto, che alle pagine 10-11, ha spiegato che l’anormalità dell’operazione derivava “dalla circostanza che l’estinzione delle passività maturate e che si sarebbero maturate verso la ditta Costantino, fu dalle parti assunta a scopo ulteriore rispetto a quella che era la causa tipica del negozio concretamente utilizzato (di cessione del credito)”, per cui per tale collegamento funzionale conseguiva dall’operazione complessivamente considerata un carattere “anormale”.

2.4.- Il quarto motivo va respinto.

Al di là del riferimento meramente formale alla fattispecie di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, le doglianze del ricorrente sono intese a censurare la ritenuta prova della scientia decoctionis, che fcome è noto, rientra nella diversa ipotesi della revocatoria prevista alla L. Fall., art. 67, comma 2.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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