Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24850 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18546/2006 proposto da:

T.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso l’avvocato PAPARAZZO

Ettore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRENGHI

DANTE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di T.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Curatore Dott.ssa B.P., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO

GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio LORENZO LA CAVA di

FINALE LIGURE – Rep.n. 14738 del 14/7/2006;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il 17/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 17/3/2006, il Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da T. L. avverso il provvedimento del G.D. del 9/12/2005, con cui era stato autorizzato il Curatore a trattenere sulla somma liquidata dall’Inps al fallito, a titolo di arretrati di pensione, la somma di Euro 14.395,79, pari alle spese del giudizio di opposizione al fallimento, proposto dal T., e disposta la restituzione della restante somma di Euro 15.217,21 al fallito, autorizzato a trattenere la pensione mensile a far data dal mese di ottobre 2005, in quanto, comunicato il decreto impugnato al difensore della parte il 13/12/2005, il reclamo era stato proposto con ricorso depositato il 23/12/2005, e quindi oltre il termine di gg. 3.

Avverso detto decreto ricorre ex art. 111 Cost., il T., sulla base di due motivi.

La Curatela si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e/o falsa e/o erronea applicazione della L. Fall., art. 26 e artt. 737-742 c.p.c.: il Tribunale ha disatteso il principio secondo il quale il reclamo L. Fall., ex art. 26, allorchè si controverta di diritti soggettivi, va proposto nel termine di 10 gg. dalla comunicazione del decreto del G.D. nelle forme di cui all’art. 739 c.p.c..

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa e/o carente motivazione: il Tribunale ha omesso ogni indagine volta a determinare la natura decisoria del provvedimento impugnato, così limitandosi alla pronuncia in rito, senza valutare il merito della controversia.

Nel resto, la parte ripropone i motivi del reclamo (violazione di legge, L. Fall., ex art. 46 e art. 38 Cost., comma 2; violazione di legge per omessa pronuncia; omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione), ribadendo l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento del G.D., a fronte della necessaria valutazione della congruità dei singoli ratei di pensione alla data di maturazione, alla stregua della L. Fall., art. 46; che in ogni caso, solo ove accertato che le somme liquidate dall’Inps superavano i limiti di detta norma, il Curatore avrebbe potuto chiedere l’assegnazione delle somme a copertura delle spese legali sostenute dal Fallimento, purchè esistenti i presupposti della prededuzione; che infine, risultavano dovuti alla parte senza decurtazione di sorta i ratei dei mesi di febbraio-maggio 2001, anteriori alla dichiarazione di fallimento.

2.1. I due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente: con gli stessi, la parte, come dalla stessa riconosciuto a pag. 5, ha inteso invero prospettare la sostanziale censura di vizio di violazione di legge, tanto da prospettare il vizio di omessa motivazione come premessa logico-deduttiva della ritenuta inammissibilità del reclamo da parte del Tribunale.

Il ricorso ex art. 111 Cost., pur ammissibile nei confronti del provvedimento del Tribunale emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del G.D. a norma della L. Fall., art. 46, in quanto incidente sui diritti del fallito e su quelli dei creditori e presentando i caratteri della decisività e decisorietà (così Cass. 13171/1999 e Cass. 2939/2008), è peraltro inammissibile per la genericità ed inadeguatezza del quesito di diritto.

In esito al primo motivo, il ricorrente ha articolato il quesito di diritto nei seguenti termini: “Accerti la Corte se vi sia stata violazione della L. Fall., art. 26 e/o del combinato disposto della L. Fall., art. 26 e dell’art. 737 c.p.c., nonchè se via sia stata falsa e/o erronea applicazione e/o interpretazione della L. Fall., art. 26, e/o del combinato disposto della L. Fall., art. 26, e dell’art. 737 c.p.c.”; nel secondo motivo, che, come sopra rilevato, non è autonomo rispetto al primo, il ricorrente ha chiesto alla Corte di accertare se vi sia stata omessa e/o carente e/o contraddittoria motivazione.

E’ di palese evidenza come il quesito sia stato formulato del tutto genericamente, con la mera indicazione delle norme in tesi violate, ed in termini interrogativi nei confronti della Corte, senza indicare la ratio decidendi che, se seguita, avrebbe portato a diversa decisione (vedi Cass. S.U. S.U. 2658/2008, che in massima si è così espressa: “A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 – il cui disposto si applica anche ai ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione – deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”; vedi tra le tante, le successive pronunce 19811/08, 19769/08, 4044709).

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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