Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24850 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 06/03/2020, dep. 15/09/2021), n.24850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Esnestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25337/2013 R.G. proposto da:
Isoltre s.n.c. di G.F. & C.;
M.L.;
F.G.;
M.P.;
Tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Lucio Modesto Maria Rossi,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Angelo Petrone
in Roma via E. Quirino Visconti n. 20;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 107/39/13, depositata il 20 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020
dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.
Fatto
RILEVATO
CHE;
Isoltre s.n.c. di G.F. & C., e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati ricorrono per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 107/39/13, depositata il 20 marzo 2013, che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 344,2.11 del 4 aprile 2011.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. I ricorrenti, come rappresentati in giudizio, hanno depositato in atti in data 25 febbraio 2020 una richiesta di estinzione del giudizio avendo presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo anche al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. All’istanza è allegata una nota della direzione provinciale di Caserta dell’Agenzia delle entrate – ufficio legale, che conferma la definizione agevolata della controversia e ne chiede l’estinzione, spese compensate.
2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021