Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24850 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29515/2014 proposto da:

L.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALESSI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, SCIPLINO ESTER ADA,

LELIO MARITATO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2170/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5/10/2013, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Filippo Messi difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Matano Giuseppe (delega avvocato Antonino Sgroi)

difensore del controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 13 dicembre 2013 la Corte di Appello di Messina, in riforma della decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rigettava l’opposizione proposta da L.G.R. avverso le cartelle esattoriali nn. (OMISSIS) – notificate rispettivamente il 10.2.2003 ed 12.11.2005 ed accoglieva quella proposta avverso la cartella n. (OMISSIS) – notificata il 12.11.2005.

La Corte – all’esito dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio – rilevava: a) che, quanto alla cartella notificata il 10.2.2003, l’emissione relativa ai contributi richiesti (IVS dal 1982 al 1996 e contributi SSN dal 1981 al 1991) non era coperta dalla sanatoria e, quindi, le somme richieste concernevano importi ancora dovuti nella misura corrispondente alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato in acconto: b) riguardo alla cartella notificata il 12.11.2005 avente ad oggetto le omissioni di contributi IVS eccedenti il minimale di reddito per l’anno 2001 – che gli importi richiesti erano corretti e tenevano conto anche del versamento effettuato ammontante ad Euro 2.699,78; c) che il credito di cui alla cartella notificata il 12.11.2005 era prescritto.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso L.G.R. affidato a cinque motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 2907 c.c., perchè la Corte di appello, nonostante l’INPS fosse rimasto contumace nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto ammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e la documentazione prodotta solo in appello.

Con il secondo motivo viene lamentata violazione dell’art. 434 c.p.c., in quanto il gravame proposto dall’istituto non rispondeva ai canoni stabiliti dal citato art. 434 nella nuova formulazione essendo stata omessa l’indicazione della parti dell’impugnata sentenza che si sottoponevano a critica.

Con il terzo mezzo si deduce violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di appello ritenuto che l’INPS avesse contestato nel gravame che i pagamenti effettuati dal ricorrente non coprivano l’intero suo debito laddove, invece, nelle conclusioni aveva chiesto solo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo ai contributi SSN.

Con il quarto motivo viene denunciata “intervenuta prescrizione del diritto alla esazione dei contributi e maturata decadenza sostanziale ai fini della adozione del procedimento riscossivo che si denunzia anche ai fini della violazione del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”.

Per quello che è dato comprendere nell’esposizione del motivo si lamenta che erroneamente la Corte aveva ritenuto prescritta solo la pretesa contributiva di cui ad una delle cartelle opposte laddove, invece, alla data di notifica delle stesse, era trascorso il termine di prescrizione non solo quinquennale, ma anche decennale dall’ultimo atto interrintivo (le pretese, infatti, riguardavano il periodo 1982 1993 e la domanda di condono – peraltro non integrante un riconoscimento del debito – era stata proposta in data 28.4.1993). Inoltre i documenti attestanti l’intervenuta interruzione del decorso della prescrizione erano stati prodotti tardivamente solo in appello dall’INPS.

Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio per avere la Corte di appello, nonostante la mancanza di specifiche censure alla sentenza di primo grado, disposto una nuova consulenza tecnica d’ufficio (neppure richiesta), rivelatasi decisiva.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che, dopo aver rilevato che la nuova determinazione del credito era stata effettuata dall’INPS solo nell’atto di appello, poi aveva chiarito che le deduzioni dell’istituto erano rimaste entro i limiti della eccezione di pagamento posta dal L.G. e, quindi, nessuna preclusione si era verificata. E’ appena il caso di rilevare che tale argomentare è conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, il divieto di “jus novorum” in grado di appello, di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa ovvero alle deduzioni che corroborano sul piano difensivo eccezioni già ritualmente formulate (Cass. n. 20157 del 16/11/2012; Cass. n. 4545 del 25/02/2009, tra le varie).

Del pari inammissibile è il secondo motivo in quanto la Corte di appello, nello svolgimento del fatto, riporta le censure mosse dall’INPS alla sentenza del primo giudice evidentemente avendo ritenuto sufficientemente specifico il contenuto del gravame anche alla luce dell’art. 434 nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c bis), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”. in siffatta situazione si imponeva la specificazione nel ricorso – ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – del contenuto dei motivi di appello articolati dall’INPS e l’indicazione delle ragioni per le quali era stata sollevata la eccezione di inammissibilità del gravame nella memoria di costituzione innanzi alla Corte di appello.

Infondato è il terzo motivo in quanto oggetto del “devolutum” era -come si rileva dal testo della impugnata sentenza – la contestata sufficienza dei versamenti effettuati dal L.G. ad estinguere il debito contributivo.

Il quarto motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

infondato nella parte in cui si assume che la domanda di condono – del 29.4.1993 – non poteva comportare il mantenimento del termine decennale di prescrizione. Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e non è quindi idonea ad interrompere la prescrizione, ma, innescando una procedura di recupero dei contributi, costituisce una “procedura già iniziata”, che rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione (Cass. n. 13831 del 06/07/2015; Cass. n. 14167 del 2014 in motivazione; Cass. n. 10715 del 04/05/2010; Cass. n. 14069 del 18/06/2007).

E’ inammissibile per carenza del requisito dell’autosufficienza non essendo indicati quali sarebbero i documenti prodotti tardivamente dall’INPS e considerati dalla Corte di appello – e dal consulente tecnico nominato in secondo grado – quali atti interruttivi della prescrizione.

Infine, il quinto motivo è inammissibile alla luce del dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) essendo stata pubblicata l’impugnata sentenza dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.).

Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) hanno avuto modo di precisare che a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 cit. il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto c di diritto della decisione”.

Dunque, perchè violazione sussista si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), ipotesi queste ultime, come sopra esposto, non ricorrenti nel caso in esame.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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