Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2485 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 613-2018 proposto da:

R.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONCA D’ORO 190, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FARESE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI 93, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FIORANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MEZZETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5518/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 R.G.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 29.8.2017 con cui la Corte di Appello di Roma ha respinto impugnazioni (principale e incidentale) contro la pronuncia di primo grado in un giudizio risarcitorio contro di lui promosso da G.A.M. in relazione ad una vendita immobiliare.

Resiste con controricorso la G., mentre P.A. (altra parte nei giudizi di merito, quale convenuta e appellante unitamente al R.) non ha svolto difese.

Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità.

A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza di appello a mezzo pec in data 18.10.2017 (v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza e quindi la sanzione dell’improcedibilità è inevitabile (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate; v. altresì in tema di notifica della sentenza a mezzo pec Sez. 6-, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017 Rv. 647029 nonchè Sez. U, Sentenza n. 22438 del 2018 in motivazione; Sez. 3 Ordinanza n. 11739 del 15/05/2018 Rv. 648609 e Sez. 6-3, Ordinanza n. 12609 del 22/05/2018 Rv. 648721).

E’ vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi.

Nè soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza pubblicata il 29.8.2017 e ricorso notificato il 6.12.2017).

Con tali principi di diritto il ricorrente non si confronta – e lo dimostra ulteriormente il contenuto della memoria difensiva – sicchè è inevitabile la sanzione della improcedibilità con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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