Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2485 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23690-2016 proposto da:

OTIS SERVIZI SRL, UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS ITALY SRL CON SOCIO

UNICO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA D’ARA COELI 1, presso

lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2016 della COMM.TRIB.REG.

di TORINO, depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

OTIS SERVIZI srl. e la soc. United Tecnologies Holdings Italy srl., ricorrenti avverso la sentenza n. 335/31/16 della CTR Piemonte, con atto di rinuncia depositato il 31.10.2018, hanno dichiarato di aver presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 e di volere rinunciare al ricorso con compensazione totale delle spese;

la resistente Agenzia delle Entrate preso atto della rinuncia ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

– va pertanto dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati e va esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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