Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2485 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato NERONI

MERCATI LAURA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Generale

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 13.12.07, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte erariale resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di accertamento ai fini IVA IRPEF IRAP per il 1998 basato su studi di settore – ha confermato quella di primo grado (che aveva ridotto del 20% i ricavi accertati dall’Ufficio), affermando che non sussisteva il lamentato vizio di motivazione dell’accertamento in quanto l’atto di cui si lamentava la mancata allegazione era il DPCM sugli studi di settore, atto governativo generale reperibile sulla GU; mentre nell’avviso stesso era riportato il procedimento logico seguito, così come si era tenuto conto dell’effettiva situazione personale del contribuente, mediante la riduzione del 20%, proposta dall’Ufficio, rifiutata dal contribuente e disposta dai giudici di primo grado. Ricorre la parte contribuente con tre motivi; la parte erariale resiste con controricorso.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Rispetto alla dedotta questione di giudicato, va ribadito che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13916/06, il giudicato esterno deve essere rilevato d’ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purchè la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d’imposta (Cass. n. 9512/09; 13087/08;

8214/08; 11226/07; 24067/06; 22036/06). In linea di principio, si tratta dell’applicazione in materia tributaria del consolidato orientamento secondo cui, in tema di autorità del giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. n. 11365/06;

19317/05). Tuttavia, su tale assetto giurisprudenziale è intervenuta, su domanda d’interpretazione pregiudiziale proposta da questa S.C., la Corte di giustizia CE, affermando che il diritto comunitario osta all’applicazione – in circostanze come quelle della causa principale (nella quale si assumeva che la cosa giudicata in una determinata causa, in quanto verte su un punto fondamentale comune ad altra causa, ha, su tale punto, una portata vincolante, anche se gli accertamenti operati in tale occasione si riferiscano ad un periodo d’imposta diverso) – di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 c.c., in una causa vertente sull’IVA concernente un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta (Corte giust. 3 settembre 2009, in causa C- 2/08, Olimpiclub). Un altro temperamento al criterio della “ultrattività” del giudicato tributario di cui a Cass. S.U. n. 13916/06 deriva dall’altrettanto consolidato orientamento secondo cui, affinchè una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass. n. 14087/07). Del resto, questa Sezione ha anche riaffermato che, ai fini dell’incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio (Cass. n. 16816/08) . Come in dette pronunzie, pure rispetto alla fattispecie in esame deve ribadirsi che, anche nell’ambito concettuale (e, quindi, nomofilattico) della portata innovativa della) pronuncia n. 13916 del 13 giugno 2006 delle SS. UU., l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico rilevante tra le due fattispecie comporta, per coerenza sistematica, di dover trarre le logiche conseguenze dall’autonomia dei singoli periodi di ciascuna imposta, positivamente sancita dal legislatore,.

Ne deriva che l’accertamento afferente ad un periodo e ad un dato titolo non può influenzare quello inerente ad un diverso periodo ed ad un diverso titolo della pretesa, data la intuitiva differenza degli elementi pertinenti a ciascuno di essi (principi espressi oltre che da Cass. n. 14087/07, in motivazione, e 16816/08, cit., da Cass. n. 26689/09, 10686/09; 8486/09, 15396/08, 13097/08, 8773/08 4607/08, 11126/07; 5943/07, 2438/07, 24067/06, rispetto ai quali non sono emersi elementi per discostarsi).

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, sia perchè i relativi quesiti non contengono alcun riferimento alla fattispecie concreta all’esame della Corte (il secondo, inoltre, non specifica quali sono gli atti di cui si lamenta la mancata allegazione all’atto impositivo), nè in ordine alla regola di diritto che la CTR avrebbe violato o falsamente applicato, dovendosi ribadire il principio che sanziona con l’inammissibilità il mezzo di ricorso allorchè il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo Cass. S.U. 198111 e 19769/08; Cass. 19892/07), dando luogo, sostanzialmente ad un’omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. S.U. n. 26020/08). Invero, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Inoltre, il secondo, pur essendo rubricato in parte anche come violazione dell’art. 360, n. 3 (senza peraltro indicare la norma che si assume violata) si limita a proporre un’inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96;

124/80). Come, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, infine, la CTR ha dato atto di come si sia tenuto conto della situazione specifica dell’attività in questione”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600= di cui Euro 1.500= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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