Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2485 del 01/02/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2485 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 24759-2016 proposto da:
AA e BB, presso lo studio

Data pubblicazione: 01/02/2018

dell’avvocato ADRIANO ANDRENELLI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

BANCA POPOLARE FRIULANDRIA SPA
– intimata nonchè contro

BANCA IFIS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio
c\-1

dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LEOPOLDO CONTI;

interveniente

avverso la sentenza n. 523/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1.

Con sentenza pubblicata il 17 agosto 2015 la Corte di

appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza resa dal Tribunale
di Udine nella controversia intercorrente tra AA e BB, da un lato, e la Banca Popolare Friulandria s.p.a., rappresentata
processualmente da Italfondiario s.p.a., dall’altro. La lite giudiziaria
aveva ad oggetto la posizione debitoria dei predetti AA e BB
nei confronti dell’istituto di credito con riferimento a tre distinti
rapporti. Il Tribunale, in considerazione della pattuizione di interessi
ultralegali, dell’applicazione di interessi usurari, della illegittiima
capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto
aveva rideterminato il credito della banca in ragione di C 23.112,43.
La Corte di appello operava una diversa quantificazione delle
somme dovute, tenendo conto di alcuni importi da conteggiare a credito
degli appellanti AA e BB e accertava che questi ultimi
dovessero corrispondere alla controparte la minor somma di 4.112,56.
2. — La sentenza è stata impugnata per cassazione da AA e
2

TRIESTE, depositata il 17/08/2015;

BB con un ricorso che si compone di due, articolati, motivi,
illustrati da memoria. La Banca Popolare Friulandria, intimata, non ha
svolto difese. Ha svolto difese Banca Ifis s.p.a., la quale, adducendo di
essere cessionaria del credito vantato da Banca Popolare Friulandria, ha

alla controparte nel maggio 2017.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il primo motivo di ricorso lamenta, a norma dell’art. 360, n.
5 c.p.c., che per decidere sulla pattuizione di interessi ultralegali si era
omessa la valutazione di alcuni documenti; il motivo censura, altresì, la
violazione di norme di diritto, avendo riguardo al rigetto della domanda
di accertamento della nullità di clausole relative ai predetti interessi
ultralegali.
1.1. — Il secondo motivo oppone la violazione e falsa
applicazione di norme giuridiche, anche se è rubricato facendo pure
riferimento all’art. 360, n. 5 c.p.c.. Le doglianze investono i profili della
controversia afferenti la cancellazione della posizione di sofferenza dei
ricorrenti presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, il conseguente
diritto al risarcimento del danno, la restituzione delle somme
indebitamente riscosse dalla banca in violazione della disciplina che
colpisce gli interessi usurari, il risarcimento del danno patito dagli stessi
ricorrenti per i comportamenti scorretti della banca — oltre che del
danno asseritamente loro procurato a norma dell’art. 2043 c.c., avendo
pure riguardo alla violazione delle norme a tutela della privacy — e il
rimborso delle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative alla
consulenze tecniche, d’ufficio e di parte.
2. — Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
La sentenza impugnata risulta pubblicata il 17 agosto 2015. In
mancanza di notificazione, alla impugnazione si applica il c.d. termine
3

depositato una memoria, denominata «atto di costituzione», notificato

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lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (un anno decorrente dalla pubblicazione
della sentenza, dal momento che il giudizio era stato introdotto prima
del 4 luglio 2009, onde non trova applicazione il diverso regime
introdotto dall’art. 46, comma 17, 1. n. 69/2009: sul punto, per tutte,

periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dal 1 al 31 agosto).
Infatti, la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014
(convertito con modifiche, dalla 1. n. 162 del 2014), in mancanza di una
disciplina transitoria, opera a partire dalla sospensione dei termini
relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine,
la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (Cass.
11 maggio 2017, n. 11758). In conseguenza, il termine suddetto veniva a
scadenza il 30 settembre 2016. Poiché la notificazione è stata avviata il
27 ottobre 2016, il ricorso per cassazione non risulta essere tempestivo.
Nella propria memoria i ricorrenti hanno prospettato una
questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disciplina di
riduzione del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale.
Va qui osservato che la sospensione dei tettnini nel periodo feriale
non é stata eliminata, ma solo ridotta, oltretutto di 15 giorni su 46 in
totale, continuando in tal modo ad essere assicurato alle parti il diritto di
accesso alla giustizia (e segnatamente, quello di munirsi di una difesa
tecnica in un periodo dell’anno in cui possono determinarsi difficoltà al
riguardo). In tal senso, il diritto di impugnazione, con riferimento al
termine (annuale o semestrale) dell’art. 327 c.p.c. (che oltretutto
consente per tempo alla parte di orientare le proprie scelte e di elaborare
le proprie strategie con riferimento al provvedimento che lo vede
soccombente), non risulta certamente pregiudicato; né l’intervento
normativo, che inerisce a un ambito (quello della definizione
dell’estensione del periodo di sospensione dei termini) affidato alla
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Cass. 5 ottobre 2012, n. 17060). Va poi tenuto conto della riduzione del

discrezionalità del legislatore, risulta altrimenti lesivo di principi di rango
costituzionale.
Altra questione è se l’operatività della nuova disciplina a partire
dall’estate 2015 comporti un ?minus alla tutela dell’affidamento della parte

negativo. La riduzione dei termini è stata prevista dalla legge di
conversione del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014 (1. 10 novembre 2014,
n. 162) e, prima ancora, dallo stesso decreto legge (in misura, oltretutto,
più ampia rispetto a quanto successivamente disposto: nel decreto legge
era difatti contemplato che la sospensione operasse solo dal 6 agosto).
ricorrenti sono stato quindi posti nella condizione di avere anticipata
conoscenza della disciplina che avrebbe trovato applicazione dall’agosto
2015 (sul punto si veda pure Cass. 11 maggio 2017, n. 11758 cit.).
3. — Nulla deve disporsi in punto di spese, posto che l’intimata,
come si è detto, non ha espletato alcuna attività processuale in questa
sede di legittimità, mentre è irrituale la partecipazione al giudizio da
parte di Banca Ifis (Cass. 23 marzo 2016, n. 5759).
L’ammissione del ricorrente AA al gratuito patrocinio
determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo
previsto dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, stante la prenotazione a
debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo
2017, n. 7368).

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1
cater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n.
228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte di BB, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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interessata ad impugnare. Ma anche sul punto il responso è di segno

unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione
Civile, in data 10 ottobre 2017.

H Funzionario Giuclizehi)
PaekrACARIC

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1 / 1-1/–73 /20-(8

Il P sidente

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