Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24849 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32952/2006 proposto da:

FALLIMENTO A.Z. AZIENDA AGRICOLA ZOOTECNICA S.P.A. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. F.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso

l’avvocato MACARIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MANGIOLFI Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. BOCCARDO, 26/A, presso l’avvocato FREDELLA GENNARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINI Raul, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MACARIO FRANCESCO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. L.L. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento Azienda Agricola Zootecnica s.p.a., chiedendo l’ammissione del proprio credito privilegiato di L. 300.484.788, oltre interessi legali e rivalutazione, per prestazioni professionali rese in favore della società negli anni 1983 (progettazione ed elaborazione di calcoli statici per la costruzione di una vasca d’invaso), 1985 (progettazione per l’ampliamento e la sistemazione del complesso aziendale, sito in loc. (OMISSIS)) e 1987 (progettazione e direzione dei lavori di un piccolo macello al servizio dell’azienda).

L’opponente deduceva che il proprio credito era ampiamente documentato sia con le note spese che con gli elaborati tecnici a sua firma, prodotti con la domanda di insinuazione al passivo.

La Curatela si costituiva tardivamente all’udienza fissata ex art. 184 c.p.c., eccependo l’avvenuto pagamento delle prestazioni e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del credito.

Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Il Tribunale riconosceva in via privilegiata il credito nella misura di Euro 16.759,75 e condannava il Fallimento alle spese del grado.

Interponeva appello il L.; si difendeva la Curatela.

La Corte d’appello, con sentenza 7-8/2/2006, ha riconosciuto in via privilegiata il credito di Euro 76.807,71, oltre interessi legali dal 28/10/85 sino alla dichiarazione di fallimento, e di Euro 6.128,18, oltre interessi legali dal 23 luglio 1986 alla dichiarazione di fallimento, disponendo l’inserimento di detti crediti nello stato passivo del Fallimento; ha infine condannato il Fallimento alla rifusione al L. delle spese del doppio grado, come liquidate.

La Corte d’appello, premesso che il giudizio di opposizione allo stato passivo è ancorato alle regole formali e sostanziali del giudizio ordinario di cognizione, da cui l’onere probatorio pieno in capo al ricorrente, ha ritenuto di confermare la sentenza impugnata in relazione alla esclusione dei crediti relativi alla progettazione della vasca di invaso ed alla redazione del computo metrico delle strutture esistenti, siccome provati con documenti timbrati e firmati dal solo L., senza attestazione di deposito presso istituzioni o organi competenti, nè accompagnati da provvedimenti di autorizzazione.

La Corte del merito ha invece accolto il secondo motivo d’appello, ritenendo il carattere esecutivo e non di massima, come riconosciuto dal Tribunale, del progetto relativo all’ampliamento ed alla sistemazione dell’azienda agricola zootecnica e al progetto del piccolo macello, rifacendosi alle deduzioni del C.T.U., effettuate alla stregua dei documenti dallo stesso esaminati, con la specifica indicazione della sottoscrizione anche del legale rappresentante della società e con il timbro di deposito sia presso il Comune, che aveva poi rilasciato la concessione edilizia, e sia presso l’Ufficio contributi unificati e l’Ispettorato dell’Agricoltura di Foggia.

La Corte del merito ha ritenuto di non condividere il rilievo di fondo del I Giudice, relativo alla mancanza dei calcoli sismici e della relazione sulle fondazioni, rilevando che la sentenza impugnata non aveva precisato in forza di quale normativa tale documentazione dovesse essere prodotta, nè aveva spiegato perchè non fosse stata richiesta dal Comune, che aveva rilasciato le concessioni; nè, secondo la Corte barese, rilevava la mancata sottoscrizione in sè del computo metrico da parte del legale rappresentante, atteso che questi aveva provveduto al deposito del computo insieme al progetto, con ciò implicitamente accettando la sua rilevanza tecnica, e tale deposito costituiva fatto equipollente idoneo a stabilire in modo certo l’anteriorità rispetto al fallimento.

Il Giudice del merito si è infine rifatto ai calcoli del C.T.U., che aveva applicato la tariffa all’epoca vigente.

Ricorre il Fallimento, sulla base di due motivi.

Resiste il L. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello si è rifatta alle mere dichiarazioni del C.T.U., benchè fossero state confutate dal Tribunale, e non si è basata sull’esame della documentazione processuale; il rilascio della concessione non assume valenza presuntiva assorbente, al fine di ritenere la completezza del progetto, ed il Giudice avrebbe dovuto contrapporre alle specifiche censure del Tribunale argomentazioni di carattere scientifico o di ordine logico-giuridico o avvalersi di ulteriori indagini tecniche, in aderenza all’orientamento secondo il quale il Giudice può aderire alle conclusioni del C.T.U. anche se oggetto di censure specifiche, ma in tal caso, deve prendere le stesse in considerazione ed enunciare le ragioni per cui ritenga di disattenderle.

1.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento denuncia vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 91 c.p.c.), e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La sentenza del Tribunale, che aveva posto le spese a carico dell’opponente, era stata oggetto di specifica impugnazione sul punto; la Corte del merito ha riformato la statuizione relativa alle spese, senza dare motivazione idonea a confutare la tesi del Tribunale, di applicazione del principio di causalità, basandosi solo sulla accertata soccombenza del Fallimento.

Secondo il ricorrente, v’è vizio logico di omessa e contraddittoria motivazione, posto che la sentenza ha confermato sia pure parzialmente la sentenza del Tribunale, senza motivare la non condivisione della tesi del 1^ Giudice, e andando in contrasto con l’orientamento secondo cui l’individuazione del soccombente va effettuata alla stregua del principio di causalità; nel caso, l’accoglimento della domanda era stato reso possibile dalla integrazione documentale effettuata dal L. nel corso delle operazioni peritali.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La Corte del merito ha ampiamente e logicamente argomentato in relazione al secondo motivo d’appello, rifacendosi a quanto acclarato dal C.T.U., avuto riguardo alla documentazione della progettazione, ed all’allegato computo metrico estimativo, recante i timbri di deposito presso il Comune, che aveva poi rilasciato la concessione edilizia, e presso l’Ufficio Contributi Unificati e l’Ispettorato dell’Agricoltura.

La Corte barese ha precisato di non poter condividere l’assunto del Tribunale, che,attingendo a massime di giurisprudenza più o meno datate e riferite ad ipotesi fattuali diverse, aveva ritenuto che il progetto esecutivo dovesse essere sempre preceduto dalla consegna al committente del progetto di massima, con ciò tralasciando il fatto che il legale rappresentante della società fallita aveva depositato presso il Comune di Foggia il progetto esecutivo e richiesto il rilascio della concessione edilizia; ha rilevato che il I Giudice aveva trascurato di valutare la prova certa ed inconfutabile, del rilascio della concessione edilizia.

Quanto ai rilievi del Tribunale, di carenza dei calcoli sismici, delle relazioni sulle fondazioni ed eventuali interventi di adeguamento statico, e della documentazione relativa al fabbricato esistente, la Corte del merito ha rilevato che il Tribunale non aveva spiegato sulla base di quale normativa dovesse essere prodotta detta documentazione nè perchè non fosse stata richiesta dal Comune, che pure aveva rilasciato le concessioni, mentre la documentazione relativa alle strutture esistenti era stata prodotta.

La mancata sottoscrizione del computo metrico estimativo da parte del legale rappresentante, osserva la Corte del merito, non poteva condurre alla reiezione della domanda, risultando che il legale rappresentante aveva provveduto al deposito presso il Comune insieme al progetto, regolarmente sottoscritto, da cui l’implicita accettazione della rilevanza tecnica del computo nonchè la certa anteriorità rispetto al Fallimento della documentazione stessa.

Il Giudice del merito ha pertanto argomentato specificamente di contro agli assunti del Tribunale, da cui consegue pianamente l’infondatezza della censura di omessa contrapposizione alle critiche alla C.T.U. come condotte dal 1^ Giudice, mentre del tutto estraneo alle censure motivazionali del 1^ motivo è l’accenno all’uso non corretto delle presunzioni, di cui a pag. 9 del ricorso, nè è fondato il rilievo di avere considerato il rilascio della concessione come probante della completezza della documentazione, atteso che la Corte del merito ha argomentato sotto diversi profili e non solo alla stregua del rilascio della concessione.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando da tale sindacato, rientrando invece nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 c.p.c., di valutare l’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (vedi le pronunce 13229/2011, 13098/2003, 1537/2002).

La Corte d’appello ha applicato il criterio della soccombenza, ritenuta prevalente nella valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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