Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24849 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28486/2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 739,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENZO CLEMENTE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 897/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Ciano Dorodea (delega avvocato Clemente Enzo)

difensore del ricorrente che si riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa e stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza emessa ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in data 29 maggio 2014, dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 21 maggio 2013 con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda del C. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio – di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche – della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto nel periodo dal 26.8.1971 al 31.12 1998 quando aveva lavorato alle dipendenze di Fiat Group Automobiles s.p.a. presso lo stabilimento di (OMISSIS). Ad avviso della Corte territoriale il gravame proposto dal C. non poteva avere una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto era maturata la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (notificato il 24 novembre 2014) il C. affidato a due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) assumendosi che la menzionata norma non poteva trovare applicazione alle ipotesi in cui veniva richiesto l’adeguamento di un trattamento) pensionistico già riconosciuto, come nel caso in esame in cui l’attribuzione del diritto al beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto era stato richiesto) da soggetto già pensionato ed era, quindi, finalizzato solo all’incremento della prestazione pensionistica già in godimento.

Con il secondo mezzo viene denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte aveva applicato il principio della soccombenza laddove più corretto sarebbe stato disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza sulla questione dell’applicabilità o meno, al caso in esame, della decadenza cit. D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, non ricorre, nel caso all’esame, alcuna delle ipotesi in cui le Sezioni unite della Corte, con la recente sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016, hanno affermato la ricorribilità diretta – ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 – dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., non avendo il ricorrente denunziato vizi di natura processuale dell’ordinanza impugnata.

Alla luce di quanto esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti in considerazione del fatto che l’intervento chiarificatore da parte delle sezioni unite di questa Corte in merito alla ricorribilità dell’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., è successivo alla proposizione del ricorso in oggetto.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.

1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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