Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24848 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 15/09/2021), n.24848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Esnestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25806/2014 R.G. proposto da:

Do.Pa. Invest s.a.s. di M. A. & C con sede in Adelfia

(Ba) in persona del suo rappresentante legale pro-tempore

M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Martielli,

elettivamente domiciliata presso lo studio legale di Benedetto &

associati in Roma via Cicerone n. 28, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, direzione centrale rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e

Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Puglia;

Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bari;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 599/10/2014, depositata il 13 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Do.Pa. Invest s.a.s. di M. A. & c., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava in primo grado il provvedimento dell’Agenzia delle entrate con cui veniva rigettata l’istanza di disapplicazione della normativa antielusiva (c.d. società di comodo) per l’anno di imposta 2010.

La Commissione tributaria provinciale di Bari riteneva autonomamente impugnabile il provvedimento, ma rigettava il ricorso con sentenza n. 197/6/2012 depositata il 17/10/2012, avverso cui proponevano appello sia la società che, in via incidentale, l’Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale del contribuente che quello incidentale dell’Agenzia delle entrate. Confermava l’impugnabilità del provvedimento di diniego, ma affermava che la contribuente non avesse fornito la prova di fatti impeditivi all’esercizio della normale attività di impresa.

Ricorre per cassazione la società con 3 motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.

L’Agenzia delle entrate – direzione centrale resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso avverso con ogni consequenziale pronunzia pure in ordine alle spese di lite. Presenta ricorso incidentale condizionato avverso il capo della sentenza di appello che ha ritenuto autonomamente impugnabile il provvedimento di diniego, in quanto a suo dire tale decisione violerebbe al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e L. n. 724 del 1994, art. 30.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituiti dai fatti oggettivi indicati a sostegno del ricorso prima e dell’appello poi, aventi carattere di decisività (improduttività della maggior parte degli immobili di proprietà, eccetto uno locato a canone non suscettibile di aumento).

2.- Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 72 e dell’art. 53 Cost. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perché la presunzione di non operatività per le società che non abbiano raggiunto determinati ricavi minimi non opererebbe qualora il contribuente dimostri, come nella fattispecie, di avere svolto effettivamente attività economica ancorché infruttifera, o di essere stato impossibilitato a svolgerla per motivi oggettivi.

3.- Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. nonché della L. n. 724 del 1994, art. 30 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto essersi sottratto il contribuente all’onere della prova, mentre invece, avendo dimostrato di essere stato effettivamente operativo, sarebbe spettato all’Agenzia delle entrate l’onere di fornire la prova contraria, che non può esaurirsi nella sola presunzione per non aver superato il test di operatività.

4.- Il primo motivo di ricorso solo apparentemente denunzia un vizio di legittimità, ma in realtà mira ad ottenere una rivalutazione della decisione di merito, previa rivisitazione del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimità.

4.1- In ogni caso la censura mossa con questo motivo è anche infondata; non sussiste infatti il vizio di omessa pronuncia quando, pure in assenza di specifica statuizione del giudice, la pretesa avanzata col capo di domanda che si assume non esaminato risulti – come nel caso di specie – incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, sì da potersene ravvisare il rigetto implicito (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

4.2- Inoltre questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 5 N. 4681 del 21 febbraio 2020) il principio di diritto che: “il “fatto” considerato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto inoltre deve essere decisivo, cioè per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Non presenta queste caratteristiche la circostanza, addotta dalla parte, per cui gli immobili di sua proprietà sarebbero infruttiferi o scarsamente fruttiferi, che costituisce, più che un “fatto” nel senso sopra precisato, una argomentazione difensiva, la cui asserita decisività non corrisponde ad un giudizio di certezza.

5.- Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro strettamente collegati.

5.1- Occorre premettere che la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 individua al comma 1 dei parametri fissi fondati sulla correlazione fra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi (c.d. test di operatività dei ricavi) il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società. In tal caso i successivi commi 3 e 4 individuano dei meccanismi automatici per la determinazione presuntiva del reddito minimo imponibile, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, mediante l’istanza di interpello prevista dal comma 4 bis. Detta prova deve riguardare situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del contribuente, che non abbiano consentito il raggiungimento di ricavi e proventi risultanti dal test di operatività. Di conseguenza il mancato superamento del test è causa, per ciò solo, dell’applicazione della presunzione legale di non operatività con la conseguente determinazione presuntiva del reddito minimo imponibile (Cass. 21 ottobre 2015 n. 21358; Cass. 5 luglio 2016 n. 13699).

5.2- La sentenza impugnata ha applicato correttamente questi principi, mentre non colgono nel segno i motivi di ricorso che lamentano il contrario. Non rileva, in particolare, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, che venga eventualmente fornita la prova di una operatività ridotta della società, per cui in tal caso l’Amministrazione finanziaria sarebbe onerata della prova di ulteriori circostanze da cui desumere la mancanza di operatività. Infatti il giudice del merito deve limitarsi a verificare la ricorrenza dei presupposti oggettivi fissati dalla legge, e da cui deriva la presunzione legale di non operatività, senza necessità di valutare altri elementi a sostegno di questa conclusione, che l’Amministrazione finanziaria pertanto non ha l’obbligo di prospettare.

5.3- Quanto poi al rilievo di violazione del principio di capacità contributiva, previsto dall’art. 53 Cost., la censura non è proponibile nei confronti della sentenza, ma tuttalpiù nei confronti della legge di cui la sentenza ha fatto corretta applicazione. In ogni caso la censura è infondata, in quanto il rispetto di tale principio è assicurato dalla possibilità per il contribuente di presentazione dell’istanza di interpello con cui chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, possibilità che assicura il diritto di difesa (Cass., 20/04/2018, n. 9852), senza porsi in contrasto neanche con il principio di proporzionalità rispetto al quale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04) ha affermato che una normativa nazionale che si fondi sull’esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se un’operazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali, e quindi elusiva, va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive, ove il contribuente sia messo in grado, senza oneri eccessivi, di dimostrare le eventuali ragioni commerciali che giustificano detta operazione (Cass., 20/06/2018, n. 16204).

8.- In conclusione, per i motivi di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato, e questa decisione assorbe il ricorso incidentale, che è stato proposto in via subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, come liquidate in dispositivo. Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.200 (tremiladuecento) oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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