Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24848 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27436/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELLL’ISTITUTO, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIOS SRL, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso

lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAN FRANCO TOPPINO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO

26/03/2014, depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Giuseppe Matano (delega avvocato Antonino Sgroi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 21 maggio 2014 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Cuneo che aveva accolto l’opposizione al verbale di accertamento ispettivo congiunto dell’INPS e della DPL, – definito in data 6.5.2010 e nel quale erano state contestate alcune irregolarità proposto dalla BIOS s.r.l. nei confronti dell’istituto previdenziale.

La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, con riferimento alla irregolarità consistita – nell’assunto degli ispettori nell’inizio dell’attività lavorativa prima della formale assunzione per citiamo lavoratori con conseguente irrogazione della mari sanzione prevista dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, osservava che, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, detta sanzione non era dovuta nel caso in questione in cui la regolarizzazione dei lavoratori era avvenuta prima dell’inizio dell’attività ispettiva.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la BIOS s.p.a..

Con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione c/o falsa applicazione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito in L. 23 aprile 2002, n. 73, così come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, convertito in L. n. 248 del 2006 e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8 e segg. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Si assume, in primo luogo che le sanzioni civili in misura maggiorata previste dall’art. 36 bis, comma 7, cit., dovevano essere applicate al caso in esame in cui i lavoratori avevano prestato la propria attività “in nero” per alcuni giorni e solo a seguito di accesso ispettivo – e non, come erroneamente ritenuto in sentenza, prima di detto accesso – il datore di lavoro aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva. E, comunque, anche l’interpretazione della norma fornita dalla Corte territoriale era errata in quanto non teneva conto del fatto che il Legislatore aveva inteso sanzionare in modo particolarmente incisivo il fenomeno del lavoro “in nero”.

Orbene, va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 2014, depositata il 13 novembre 2014 (tre giorni dopo l’avvio della notifica del ricorso in esame), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36-bis, comma 7, lett. a), (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto) all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 1, comma 1, che ha modificato del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, art. 1, comma 1, nella parte in cui stabilisce: L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Orbene, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 26275 del 14/12/2007; Cass. n. 15809 del 28 luglio 2005), le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall’origine la dichiarazione colpita, con l’unico limite delle situazioni già consolidate, attraverso quegli eventi che l’ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato (e l’atto amministrativo non più impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali, ad esempio, la prescrizione e la decadenza.

Ne discende che, non potendo trovare più applicazione l’art. 36 bis, comma 7, cit., il motivo va dichiarato inammissibile.

Alla luce di quanto esposto si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti in considerazione della menzionata declaratoria di incostituzionalità intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto) di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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