Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24847 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. II, 04/10/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 04/10/2019), n.24847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9637-2015 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARTA ROLLI;

– ricorrente –

contro

P.D., P.M.L., M.I. (IN

PROPRIO E QUALE GENITORE ESERCITANTE LA POTESTA’ SUI FIGLI

PE.MI. E P.B.), rappresentati e difesi dall’avvocato

ELIO DOGHERIA;

– controricorrenti –

e contro

P.M.L., M.I.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1019/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

D.E. ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna 8 aprile 2014, n. 1019, che aveva rigettato il gravame da ella fatto valere avverso la pronuncia del Tribunale di Forlì e l’aveva condannata a corrispondere Euro 316.600, a titolo di indennizzo ex art. 936 c.c., a P.D., P.M.L., M.I., Pe.Mi. e P.B..

Hanno resistono con controricorso P.D., P.M.L. e M.I., in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà in via esclusiva sui figli minori Pe.Mi. e P.B..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

In data 30 gennaio 2019 è stato depositato un atto con il quale la ricorrente e i controricorrenti “dichiarano di aver raggiunto e formalizzato un accordo transattivo che ha definito la materia del contendere; la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso per cassazione; i controricorrenti dichiarano di accettare tale rinuncia a spese integralmente compensate.

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c.

Nulla viene disposto in punto spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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