Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24847 del 04/10/2019
Cassazione civile sez. II, 04/10/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 04/10/2019), n.24847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9637-2015 proposto da:
D.E., elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA COSSERIA
2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARTA ROLLI;
– ricorrente –
contro
P.D., P.M.L., M.I. (IN
PROPRIO E QUALE GENITORE ESERCITANTE LA POTESTA’ SUI FIGLI
PE.MI. E P.B.), rappresentati e difesi dall’avvocato
ELIO DOGHERIA;
– controricorrenti –
e contro
P.M.L., M.I.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1019/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
D.E. ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna 8 aprile 2014, n. 1019, che aveva rigettato il gravame da ella fatto valere avverso la pronuncia del Tribunale di Forlì e l’aveva condannata a corrispondere Euro 316.600, a titolo di indennizzo ex art. 936 c.c., a P.D., P.M.L., M.I., Pe.Mi. e P.B..
Hanno resistono con controricorso P.D., P.M.L. e M.I., in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà in via esclusiva sui figli minori Pe.Mi. e P.B..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
In data 30 gennaio 2019 è stato depositato un atto con il quale la ricorrente e i controricorrenti “dichiarano di aver raggiunto e formalizzato un accordo transattivo che ha definito la materia del contendere; la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso per cassazione; i controricorrenti dichiarano di accettare tale rinuncia a spese integralmente compensate.
L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c.
Nulla viene disposto in punto spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 15 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019