Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24846 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 24/11/2011), n.24846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4493/2010 proposto da:

L.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 80, presso l’avvocato

QUATTRINO Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato STORACE

Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3591/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione del giudizio o

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso (RG 4493/2010) avverso la sentenza n. 3591/09 del 7.05-23.09.2009, resa dalla Corte di appello di Roma, ricorso proposto da L.F., assistita dall’Avv.to C. Quattrino, nei confronti di P.G., che, assistito dall’Avv.to F. Storace, ha resistito con controricorso.

Vista l’istanza congiunta sottoscritta dai difensori delle parti, di rinuncia al presente giudizio, per intervenuta transazione.

Ritenuto:

1. che sull’atto di rinunzia non risultano apposte anche le sottoscrizioni delle parti e segnatamente del P. che, a differenza della L., non ha conferito al suo difensore mandato speciale a tale effetto (art. 390 c.p.c.).

2. che a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

3. che la rinuncia ai ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.

4. che, pertanto, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.

5. che la concorde richiesta delle parti giustifica la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità.

6. che la decisione della Corte di Cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza (cfr.

Cass. n. 1878 del 2011).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, dichiara estinto il processo per avvenuta rinuncia e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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