Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24846 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento per competenza 20285-2015 proposto da:

B.G.M., M.O., elettivamente domiciliati

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato ENRICO MARINI, giusta procura su foglio

allegato all’atto di citazione;

– ricorrenti –

contro

SYLVIE ITALY SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO, in persona

del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI

TESTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURILIO RAIMONDI,

giusta delega rilasciata con separato atto allegato alla comparsa di

costituzione e risposta nel procedimento n. 1368/2014 incardinato

davanti al tribunale di Melfi;

– resistente –

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott.ssa Luisa De

Renzis, che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, di respingere il ricorso per regolamento necessario di

competenza e, in accoglimento della doglianza formulata in via

incidentale dalla di Svlvie Italy srl con unico socio in

liquidazione e in concordato preventivo, di rideterminare, in

parziale riforma della impugnata ordinanza, i compensi professionali

liquidati dal tribunale con applicazione dello scaglione di valore

compreso tra Euro 260.000,00 ed Euro 520.000,00;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CHIETI, depositata il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- B.G.M. ed M.O. impugnano, con ricorso notificato il 13.7.15 ed articolato su cinque motivi, con regolamento necessario di competenza l’ordinanza 9.6.15, di cui non consta la data di comunicazione, con cui il tribunale di Chieti benchè nell’intestazione risulti indicato quello di Pescara) ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quello di Milano sulla querela di falso da loro proposta quanto alle sottoscrizioni in calce alle fideiussioni prestate alla Silvie Italy srl a s.u. in liq.ne e in concordato preventivo, a garanzia dei debiti della Junior G.

2.- Laconicamente limitatosi il tribunale al rilievo che, “a prescindere dalla problematica relativa alla tutela del consumatore, in relazione alla proposizione della querela di falso deve farsi richiamo al foro esclusivo ed inderogabile del convenuto”, i ricorrenti si dolgono:

– di vizio motivazionale in punto di foro del consumatore;

– di violazione del regime dei contratti dei consumatori, tali dovendo qualificarsi essi ricorrenti;

– di pronunzia da parte del giudice monocratico anzichè di quello collegiale;

– di pronunzia senza previa precisazione delle conclusioni;

– di erronea liquidazione delle spese anche per la fase decisoria, invece mancata.

3.- Dal canto suo, l’intimata replica:

– che le controparti si sono compiutamente e in concreto difese sulle questioni di competenza;

– che in materia di querela di falso si applica in via esclusiva il foro del convenuto, atteso l’intervento obbligatorio del P.M.;

– che la finalizzazione della prestata fideiussione ad un rapporto di impresa (il contratto di vendita/fornitura di JuniorG srl con la controparte) esclude la qualificabilità degli attori come consumatori;

– che anzi, negando la validità delle contestazioni di controparte sulla liquidazione delle spese, in via incidentale vanno rideterminate le medesime a proprio favore, considerando anche la fase di istruzione e trattazione, ma pure applicando il corretto scaglione di valore della controversia.

4.- Il Pubblico Ministero, con sua requisitoria scritta depositata il 6.6.16, ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento:

– negando rilievo alle doglianze in rito, siccome estranee alla questione di competenza territoriale e comunque per avere le parti avuto modo di argomentare diffusamente sugli aspetti a quella relativi;

– attribuendo preminenza al foro generale del convenuto persona giuridica quando oggetto della causa è la querela di falso in via principale, atteso il previsto intervento obbligatorio del P.M., ma pure per l’inapplicabilità della disciplina a tutela del consumatore allorchè questi agisca a garanzia di un debito contratto da un soggetto che, a sua volta, agisce nell’ambito di una attività imprenditoriale;

– escludendo l’assenza di una fase decisoria ai fini della liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, ma ritenendo fondata la doglianza di quest’ultima in punto di erronea individuazione dello scaglione applicabile.

5.- In disparte ogni questione di tempestività della proposizione in relazione alla carenza – in atti – di elementi certi sulla data in cui è stata eseguita la comunicazione del provvedimento impugnato con il presente regolarmente, va rilevato, in primo luogo e secondo quanto correttamente sottolinea anche il P.G., che col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza e non quella di altre norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza (Cass., ord. 6 giugno 2008, n. 15019): ma, nella specie, sulla questione è evidente dagli atti di causa che i ricorrenti abbiano potuto argomentare in modo assai ampio e sottoporre al giudice ogni elemento da loro ritenuto utile; e, pertanto, i motivi primo, terzo e quarto sono inammissibili.

6.- In secondo luogo, anche a non voler considerare l’ineccepibile – e neppure contestata in quanto tale – conclusione dell’inderogabilità della competenza territoriale del foro generale ex artt. 18 o 19 c.p.c. in caso di querela di falso proposta in via principale (su cui, da ultimo, v. Cass., ord. 25 agosto 2006, n. 18484, ove altri riferimenti), la doglianza – resa oggetto del secondo motivo agitato col presente ricorso – di pretermissione della pretesa qualità di consumatore degli originari attori è infondata: questa Corte ha già avuto modo di statuire che, in presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212); ma a diversa soluzione non può non pervenirsi pure nell’evenienza di contratto autonomo di garanzia, essendo comunque anch’esso, con tutta evidenza, funzionalmente inserito nell’attività dell’impresa garantita – quale elemento utile per il suo funzionamento anche solo corrente, onde appunto assicurarle il credito da parte di altri contraenti, i quali fidano sulla garanzia prestata o comunque la prendono in considerazione come elemento determinante nel momento in cui si inducono a contrattare con l’imprenditore garantito, così determinando un diverso e più favorevole andamento dell’attività di impresa – e quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente, il solo che può giustificare appunto l’applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore.

7.- L’ultimo motivo di ricorso, benchè tecnicamente ammissibile (potendo solo con il regolamento necessario di competenza impugnarsi il capo, di un provvedimento in punto di competenza, che provvede sulle spese: Cass., ord. 12 agosto 2011, n. 17228; Cass., ord. 25 agosto 2015, n. 17130), è infondato, perchè una fase decisoria è comunque insita, benchè ridotta al minimo, in ogni procedimento e comporta l’estrinsecazione di un’attività defensionale specificamente volta a sollecitare, precisando le posizioni della parte difesa e contestando (seppure genericamente) quelle dell’avversario, una determinazione da parte del giudicante.

8.- L’impugnazione principale, infondato il secondo e il quinto motivo ed inammissibili gli altri, va quindi rigettata.

9.- L’impugnazione “incidentale” della resistente va invece qualificata inammissibile:

– in primo luogo, perchè nel regolamento di competenza non è ammessa un’impugnazione incidentale (sicchè la parte, vittoriosa sulla questione di competenza, deve proporre impugnazione ordinaria sul solo capo delle spese, se del caso da sospendersi per pregiudizialità: Cass. Sez. Un., ord. 6 luglio 2005, n. 14205);

– in secondo luogo, in quanto la memoria difensiva con cui essa è proposta non si fa carico dell’analitica indicazione degli importi minimi di liquidazione che si assumono violati, solo indicando quelli reputati erronei: così non corrispondendo alla consolidata elaborazione di questa Corte in ordine al contenuto delle contestazioni dinanzi ad essa delle liquidazioni in punto di spese (tra molte: Cass. 8 marzo 2007, n. 5318; Cass. 14 luglio 2009, n. 16390).

10.- In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile; e, ad avviso del Collegio, non può farsi a meno di statuire che la competenza sulle domande proposte spetta al tribunale di Milano, secondo quanto correttamente deciso dal provvedimento qui impugnato.

11.- Tuttavia, ogni provvedimento sulle spese del presente procedimento può bene essere rimesso al giudice indicato come competente, affinchè siano da quegli regolate in relazione anche all’esito finale della lite tra le parti.

12.- Infine, trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, attesa la soccombenza dei ricorrenti impugnanti, in relazione al contributo dovuto per i ricorsi rispettivamente proposti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara la competenza del tribunale di Milano, cui rimette ogni statuizione anche sulle spese del presente procedimento; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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