Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24845 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 15/09/2021), n.24845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11535/2012 R.G. proposto da:

D.B.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Cefola

(in sostituzione del precedente difensore Avv. Fabrizio Ciani), con

domicilio eletto presso l’Avv. Fabio Massimo Orlando in Roma via

Poma n. 2, giusta procura speciale allegata all’atto di

costituzione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 4/05/2012, depositata il 16 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.A., titolare di una ditta individuale di costruzioni, impugnava in primo grado tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2004 al 2006 con cui venivano recuperati a tassazione maggiori imposte Irpef, Irap e Iva (oltre sanzioni) sulla base dei risultati di indagini finanziarie.

La Commissione tributaria provinciale di BARI accoglieva il ricorso del contribuente, con sentenza N. 122/2010, avverso cui l’Agenzia delle entrate proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello ma rideterminava le sanzioni in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7. Affermava in motivazione che il contribuente non aveva esibito documentazione probatoria idonea a giustificare i prelievi ed i versamenti sui conti correnti bancari anche intestati ad altri soggetti ma di cui aveva la disponibilità; riduceva le sanzioni ritenendo sussistenti eccezionali circostanze che rendevano manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e quella della sanzione.

Ricorre per cassazione il contribuente con 4 motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, vinte le spese dei tre gradi di giudizio.

L’Agenzia delle entrate deposita controricorso e ricorso incidentale, con cui contrasta il ricorso avverso, chiedendone il rigetto, ed impugna il capo della sentenza relativo alla riduzione delle sanzioni lamentandone l’insufficiente motivazione perché la sentenza applica la riduzione senza però specificare quali siano le specifiche circostanze di fatto che la giustifichino.

Per il ricorrente si costituisce poi altro Difensore, in sostituzione del precedente, e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. con cui richiama ed illustra ulteriormente i motivi del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perché avrebbe omesso di pronunziare sulla eccezione di corretta imputazione dei ricavi agli anni di competenza fiscale con riferimento alla stipula del rogito notarile e non alla percezione di anticipi o caparre.

2.- Il motivo è inammissibile sia perché non specifica la causale giuridica della dedotta nullità, sia perché non coglie la ratio decidendi; infatti non è idoneo a confutare gli argomenti della sentenza, che si fondano unicamente sulle movimentazioni bancarie non giustificate; infine il motivo manca di specificità perché non risulta in che modo e con quale atto ed in quali termini sia stata formulata nel corso del giudizio di merito l’eccezione di cui lamenta la mancata valutazione.

3.- Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perché la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la produzione di documenti nuovi in appello che si riferiscono però all’anno di imposta 2007, diverso da quello oggetto della causa.

4.- Il motivo è infondato; la documentazione ammessa in appello, per altro su richiesta del contribuente, non è rilevante ai fini della decisione della controversia, perché non attiene alla giustificazione delle movimentazioni bancarie, che è l’unica ratio decidendi della sentenza.

5.- Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 7,109 e 163 Tuir, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perché i fatti avvenuti prima o dopo ciascun periodo di imposta sono privi di rilievo ai fini degli accertamenti fiscali impugnati

6.- Il motivo, per altro formulato in maniera non sempre lineare, è inammissibile, perché non censura espressamente alcun punto della sentenza impugnata. Valgono inoltre le stesse cause di inammissibilità di cui sopra al punto 2.

7.- Il quarto motivo denunzia la violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di indagini bancarie ed altre violazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

8.- Il motivo è inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo manca di specificità, in quanto contiene delle critiche avverso gli accertamenti fiscali, invece che nei confronti della sentenza impugnata. Inoltre manca di autosufficienza requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6. Il ricorrente lamenta infatti l’omessa o errata valutazione da parte dei giudici del merito di argomenti e documenti che però non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, né allega ad esso, ed infine non “localizza” nell’ambito del giudizio di merito con l’indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione per cui il ricorso non possiede l’autonomia indispensabile per consentire alla Corte, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni proposte. Infine il motivo non chiarisce in maniera specifica quali punti della decisione siano attinti dalle doglianze proposte. Ma il giudizio di cassazione è “a critica vincolata” della sentenza impugnata, nel senso che la valutazione della Corte è delimitata dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa del vizio di legittimità denunziato, con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dalla legge; ogni motivo di ricorso, dunque, deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità. Pertanto è inammissibile il ricorso che contenga una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. (Cass. ordinanza 19959/14 Civile, Ord. Sez. 6 Num. 11603 Anno 2018).

8.1- In ogni caso, nella parte in cui questo motivo di ricorso lamenta l’erronea applicazione da parte della sentenza impugnata dei principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di indagini bancarie, la doglianza è infondata. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica (…) – in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all’IVA – autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti.” (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020). In altri termini, in forza della descritta presunzione legale, i rapporti familiari intercorrenti tra il contribuente ed il familiare intestatario del conto sono sufficienti al fine di attribuire al primo i versamenti sui conti correnti intestati al secondo, senza alcuna necessità che l’ufficio dimostri né l’intestazione fittizia di tali conti né che il ricorrente ne avesse la disponibilità.

9.- E’ fondato invece il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, la motivazione della sentenza in ordine alla riduzione delle sanzioni, consiste infatti in una mera affermazione generica non giustificata da alcuna indicazione delle specifiche circostanze di fatto su cui si fonda. Omissione tanto più rilevante in considerazione dell’applicabilità alla fattispecie, ratione temporis, del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla modifica introdotta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che ha notevolmente ridotto l’estensione del vizio in esame.

9.1- In base alla giurisprudenza di questa Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

9.2- Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla riduzione delle sanzioni è meramente apparente, come a ragione denunziato dalla ricorrente incidentale, perché omette qualunque valutazione critica delle emergenze processuali, indicando come motivi della decisione adottata delle mere affermazioni apodittiche, quali: “ricorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo cui la violazione di riferisce e la sanzione”.

10.- In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, e quello incidentale invece accolto, con il conseguente annullamento del solo capo della sentenza impugnata da esso attinto, e con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, cui si ritiene opportuno rimettere anche la regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione, e rinvia per un nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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