Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24845 del 05/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23936-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FLEXOPACK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 188/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, emessa il 18/04/2012 e depositata il

12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Fallimento Flexopack spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 188/04/2014, depositata in data 12/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per IVA dovuta, in relazione ad acquisti intracomunitari ed all’anno d’imposta 2002 (la società veniva successivamente, nel 2015, dichiarata fallita) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame dell’Agenza delle Entrate, hanno sostenuto che “accogliendo il ricorso, è implicito il respingimento delle motivazioni dell’Agenzia delle Entrate” ed inoltre “la mancanza delle deduzioni esposte nella sentenza impugnata, non causa l’implicita nullità dell’atto, potendosi queste ricavare dalla stessa sentenza”; ad avviso dei giudici d’appello, poi, “sono idonee le poche argomentazioni esposte nell’appello, per respingere sufficientemente le motivazioni della entenza” e, quanto alle sanzioni, “lo stesso fatto di non accennarne causa l’esplicito respingimento delle stesse”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., risultando la motivazione della decisione impugnata del tutto apparente.

2. La censura è fondata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

La C.T.R. si è limitata a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado – neppure potendo peraltro individuare un richiamo per relationem alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642/2015 – senza dare conto dell’esame dei motivi di appello dell’Ufficio e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto. Difetta pertanto la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Molise.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA