Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24844 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 251/2006 proposto da:

Z.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso l’avvocato ZANELLO

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA Eugenio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA OFFSET MERIDIONALE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Avv. S.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato

VALENSISE CAROLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI NANNI

Carlo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PETRETTI ALESSIO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DE NANNI CARLO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso depositato il 27 giugno 2005 il Dr. Z. E. chiedeva l’accertamento dell’inefficacia sopravvenuta, ai sensi dell’art. 669 novies cod. proc. civ., del decreto di sequestro conservativo autorizzato l: Fall., ex art. 146, u.c., dal giudice delegato del fallimento della OFFSET MERIDIONALE s.r.l., a seguito dell’estinzione del giudizio di responsabilità instaurato nei suoi confronti, quale amministratore della società fallita: estinzione, dichiarata con ordinanza del giudice istruttore 12 novembre 2004 e confermata dal Tribunale di Napoli, su reclamo della curatela, con sentenza 10 maggio 2005;

che il ricorso veniva rigettato dal giudice delegato sulla base del rilievo che la sentenza predetta era stata gravata di appello dalla curatela e l’estinzione del processo era quindi ancora subjudice; che il successivo reclamo L. Fall., ex art. 26, dello Z. era dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, con decreto 26 ottobre 2005, per violazione della disciplina cautelare uniforme, che esigeva riscrizione a ruolo dell’istanza, secondo le regole del processo contenzioso; e non il mero deposito in cancelleria, con inserimento nel fascicolo fallimentare;

che avverso il provvedimento, notificato il 28 ottobre 2005, lo Z. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 19 dicembre 2005 e articolato in tre motivi, cui resisteva con controricorso la curatela, ed entrambe le parti depositavano memoria illustrativa nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ.;

che all’udienza del 5 ottobre 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che è infondata l’eccezione pregiudiziale di rito di inammissibilità del ricorso, dal momento che il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della misura cautelare non ha, a sua volta, natura provvisoria, bensì definitiva ed idonea ad incidere sul diritto alla disponibilità piena del bene: come reso palese dalla dizione letterale dell’art. 669 novies cod. proc. civ., comma 2, che ne prevede la decisione, in caso di contestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva;

– che appare erronea la statuizione del tribunale che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto della disciplina uniforme dei procedimenti cautelari, in una controversia soggetta alla disciplina processuale speciale della legge fallimentare (L. Fall., artt. 146 e 26): nella specie, rispettata dal Dr. Z., che ha proposto l’istanza volta alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro dinanzi allo stesso giudice delegato che l’aveva emesso (a parte il rilevo che la mancata iscrizione a ruolo avrebbe, in ipotesi, giustificato l’invito a regolarizzare il subprocedimento, ma non l’immediata dichiarazione di inammissibilità);

– che, in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la possibile decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2 – nel senso di dichiarare la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo ante causam, a seguito dell’estinzione, accertata con sentenza di primo grado, del giudizio di responsabilità cui era correlato – è suscettibile di determinare un contrasto interpretativo con un precedente di questa Corte (Cass., sez. 1^, 7 novembre 2008, n. 26.834), secondo cui la dichiarazione di estinzione è produttiva dell’inefficacia sopravvenuta del provvedimento cautelare (art. 669 novies cod. proc. civ., comma 1), solo se munita del carattere dell’irrevocabilità: che può mancare solo per le sentenze di merito accertative dell’inesistenza del diritto assistito dalla misura cautelare art. 669 novies cod. proc. civ., comma 3);

– che in motivazione, il precedente in esame pone in risalto la diversa dizione del primo comma della norma rispetto al terzo, contenente l’inciso che la sentenza di merito, pur se non passata in giudicato, travolge il provvedimento cautelare emesso: risalendo quindi ad una mens legis di contrapposizione delle due fattispecie, in base al canone formale “ubi lex dixit, voluit…”;

– che un secondo argomento, di natura testuale, a sostegno dell’eterogeneità di disciplina processuale in parte qua, viene altresì desunto dal richiamo contenuto in chiusura dell’art. 669 novies cod. proc. civ., comma 2, alla revoca o modifica del provvedimento cautelare previste dal successivo art. 669 decies:

argomentandosi l’incongruità di tale potere concesso al giudice istruttore ove la cautela divenga immediatamente inefficace a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio di merito, pur se non passata in giudicato;

che, peraltro, sembra potersi osservare, in senso contrario, come tale interpretazione collida frontalmente contro il dato testuale della provvisoria esecutività ope legis della sentenza con cui l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare accerti l’estinzione (contestata), produttiva, di riflesso, dell’inefficacia della misura cautelare;

che la natura speciale della previsione in esame supera la ritenuta riferibilità della norma generale di cui all’art. 282 cod. proc. civ., alle sole pronunce di merito, (argomento adottato in Cass. 7 novembre 2008 n. 26834), che si tradurrebbe in una sua sostanziale disapplicazione;

che, nella diversa ricostruzione ermeneutica conforme al dato letterale, la facoltà di revoca e modifica richiamata nella norma in esame sembra trovare spiegazione, per contro, nelle possibili sopravvenienze, in fatto o in diritto, occorse nelle more dell’accertamento contenzioso (in primo grado) dell’estinzione del processo di merito;

– che, peraltro, la richiamata decisione 7 novembre 2008, n. 26.834 già si poneva in implicito contrasto con Cass., sez. 1^, 23 giugno 2008, n. 17.028, che aveva statuito l’immediata estinzione del processo per effetto di una sentenza di primo grado di natura processuale (nella specie, di inammissibilità della domanda per difetto di procura ad litem);

– che appare quindi opportuno rimettere la causa alle sezioni unite al fine di dirimere il contrasto interpretativo palesatosi.

P.Q.M.

– dispone che gli atti siano rimessi al primo Presidente ai fini dell’eventuale assegnazione alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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