Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24844 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 06/11/2020), n.24844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3314/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.C., domiciliato presso la cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Germano Garao giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. – SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 490/34/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA-SEZIONE STACCATA DI CATANIA, depositata il

13 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia-Sezione staccata di Catania ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catania di accoglimento del ricorso di A.C. contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 17 ottobre 2006 per la somma di Euro 55.369,56 a titolo di ILOR, IRPEF e IVA, sanzioni ed interessi relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992;

2. premesso che il contribuente aveva subito gli effetti del sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990 e che aveva eccepito la decadenza del fisco dal diritto alla riscossione e, in subordine, l’avvenuta definizione agevolata della pretesa impositiva, la CTR ha ritenuto che, stante l’effetto automatico delle reiterate sospensioni dei termini degli adempimenti fiscali disposte dalle ordinanze di protezione civile, l’ A. aveva “puntualmente documentato i pagamenti con le relative causali, per cui l’Agenzia aveva l’onere – non assolto – di controdedurre con altrettanta precisione. Ne discende che secondo gli atti le pretese sono estinte, e la sentenza impugnata va confermata sia pur con diversa motivazione” (p. 2);

3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui ha replicato l’ A. con controricorso; il concessionario per la riscossione non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia vizio motivazionale: la CTR avrebbe ignorato del tutto le specifiche controdeduzioni dell’amministrazione circa l’omesso o parziale versamento delle rate d’imposta;

4.1. il motivo è fondato, cogliendo nel segno le argomentazioni di parte ricorrente;

4.2. la denunciata carenza e contraddittorietà della motivazione è palese, atteso che, a fronte della rilevata deduzione (cfr. lo “svolgimento del processo”, p. 2, lett. i, della sentenza), da parte dell’Agenzia delle Entrate, del carattere solo parziale dei versamenti ILOR e IVA per gli anni 1991 e 1992, dell’omesso versamento dell’IVA per l’anno 1990, oltre che della “carenza” dei versamenti IRPEF e ILOR per il medesimo anno, la CTR ha, ciò nonostante, affermato l’assenza di rituale controdeduzione da parte dell’ufficio a fronte dei pagamenti documentati dall’ A. (v. retro sub 2), così omettendo di considerare le deduzioni dell’appellante e fornendo, in definitiva, una motivazione incoerente nelle conclusioni rispetto alle premesse in fatto;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e ter, conv. con modif. dalla L. n. 156 del 2005: non essendosi avvalso il contribuente nè della regolarizzazione, nè della definizione agevolata prevista dalle citate norme, e non essendo perciò ipotizzabile un’iscrizione a ruolo nei suoi confronti, deve applicarsi la lex specialis di cui all’art. 138 cit., comma 3 (prevalente sul sopravvenuto D.L. n. 106 del 2005) che consente l’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata (2009);

5.1. il mezzo è inammissibile, essendo all’evidenza volto a censurare una motivazione che non è dato rinvenire (cfr. ancora retro sub 2) nella sentenza impugnata.

6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia-Sezione staccata di Catania che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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